Con un comunicato stampa del 6 maggio 2022, l’Agenzia delle entrate ha aggiornato il modello di comunicazione, istruzioni e specifiche tecniche del bonus moda. A breve si aprirà la seconda finestra temporale per poterne fare richiesta. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Bonus Moda, cos’è e a chi spetta

Il bonus moda, istituito con il decreto rilancio, consiste in un contributo a favore degli esercenti dei settori tessile, della moda e degli accessori, che, a causa dell’emergenza sanitaria del coronavirus e delle relative restrizioni imposte dal nostro paese, hanno registrato rimanenze finali di magazzino superiori rispetto ai periodi pre-pandemia.

Il credito d’imposta è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Con un provvedimento del 29 ottobre, l’Agenzia delle entrate ha previsto due finestre temporali per la comunicazione di accesso al bonus moda:

  • dal 29 ottobre al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni del DPCM del 9 marzo 2020
  • dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Per questa seconda finestra sono stati appena apportati dei ritocchi al modello di comunicazione, alle istruzioni e alle specifiche tecniche.

Motivazione dell’aggiornamento

Come già detto, per la seconda finestra temporale, è stata apportata una piccola modifica al modello di comunicazione del bonus moda.

La modifica, si legge sul sito dell’Agenzia delle entrate è stata resa necessaria “a seguito dell’approvazione del modello di autodichiarazione generale del rispetto dei requisiti del Temporary Framework (TF). In particolare, la dichiarazione sostitutiva presente nella prima versione della comunicazione è stata sostituita con una dichiarazione sostitutiva molto semplificata; la stessa ha ad oggetto unicamente il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del TF”. Pertanto, il nuovo modello non ha più un effetto “sostitutivo” dell’autodichiarazione generale (che dovrà essere resa utilizzando l’apposito modello recentemente approvato).