Come il bonus 50% e la detrazione per risparmio energetico al 65%, la Legge di Stabilità ha prorogato fino al 31.12.2015 anche il bonus arredi, l’acquisto agevolato di mobili e arredi nuovi per l’immobile oggetto di ristrutturazione.

Bonus mobili: acquisto agevolato al 31.12.2015

Chi ha effettuato interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati con il “bonus ristrutturazioni” del 50%, può usufruire dell’ulteriore “sconto” per il relativo arredo le cui spese devono essere effettuate dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015. La detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici).

Inoltre, la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. Il limite dei 10.000 euro riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio. APPROFONDISCI- Bonus mobili anche nel 2015: requisiti e condizioni

Bonus mobili: interventi di ristrutturazione necessari

Per avere l’agevolazione è indispensabile sempre realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. In particolare gli interventi da cui si può fruire del bonus mobili sono:

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus;
  • ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza
  • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile
  • manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.