Il bonus mobili spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, essi  possono fruire di un’ulteriore riduzione d’imposta per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Il bonus, va ripartito in dieci quote annuali di pari importo, spetta ai contribuenti che hanno sostenuto le spese dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016.

Se le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono sostenute prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, è importante che i  i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui i beni sono destinati, siano stati già avviati. Solo così il contribuente potrà avvalersi del bonus mobili. La data d’inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, non è quindi necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. La data di avvio dei lavori potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori) se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000). Potrebbe interessarvi anche: Bonus mobili: 20 mila euro per le giovani coppie anche senza ristrutturazione