In redazione di Investire Oggi è arrivato un quesito molto interessante sul c.d. bonus mobili da indicare nel 730.

“Carissima redazione di Investire Oggi, in data 30 dicembre ho acquistato dei mobili destinati ad arredare l’appartamento in cui vivo, in precedenza già oggetto di interventi di ristrutturazione. L’acquisto è stato effettuato tramite finanziamento che ci è stato proposto dallo stesso venditore. Il mio dubbio riguarda l’indicazione della spesa nel prossimo 730. La prima rata di detrazione andrà indicata  nel 730 2024, periodo d’imposta 2023 o nella dichiarazione del prossimo anno.

Il contratto di finanziamento è stato firmato il 30 dicembre. Ai fini degli obblighi dichiarativi rilevata la data della firma o deve tenersi conto di altre variabili?

Il bonus mobili

Prima di rispondere al quesito del nostro lettore, è utile richiamare le peculiarità del bonus mobili, ex art.16, c.2. del DL 63/2013.

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Il bonus è pari al 50% della spesa sostenuta. La spessa massima detraibile al 50% è pari a:

  • 8.000 euro per le spese sostenute nel 2023;
  • 5.000 euro per quelle 2024.

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto ed è fruita in 10 quote annuali di pari importo. Facendo attenzione a non commettere errori nel 730.

Bonus mobili nel 730 solo c’è stata una ristrutturazione

Per ottenere il bonus mobili nel 730 o nel modello Redditi, è necessario che l’immobile al quale i mobili e gli elettrodomestici sono destinati, sia oggetto di lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, recupero edilizio ecc.

Inoltre: la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione deve precedere quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.

In base alle indicazioni ribadite dall’Agenzia delle entrate nella circolare n°17/2023 sulla dichiarazione dei redditi:

  • la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 2.2);
  • ciò anche nel caso in cui, con la cessione dell’immobile, vengano trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio (Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 4.6).

Fatta tale doverosa ricostruzione, diamo una risposta al nostro lettore. Un’errata imputazione temporale della spesa (al 2023 o al 2024) potrebbe far perdere il bonus.

Bonus mobili nel 730. La detrazione con finanziamento e pagamenti a cavallo d’anno

La prima quota di detrazione deve essere inserita nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di sostenimento della spesa. Cosicché, ad esempio, se la spesa è stata sostenuta nel 2023, nel 730/2024, redditi 2023, da presentare entro il 30 settembre, andrà indicata la 1° rata.

Il quesito su esposto verte proprio sulla corretta imputazione della spesa in quanto la stessa è stata pagata tramite finanziamento.

Ai fini del bonus mobili, la spesa può essere pagata tramite: bonifici bancari o postali (non è necessario un bonifico parlante); carte di credito o carte di debito. non è ammesso il pagamento con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento (Circolare 31.03.2016 n. 7/E, paragrafo 2.4).

Sono agevolati anche gli acquisti con finanziamento. A tal fine è necessario che la finanziaria paghi con una della modalità sopra evidenziate. A ogni modo il contribuente deve essere in possesso delle ricevute di pagamento dei mobili.

Circa il dubbio se indicare la spesa nella dichiarazione da presentare nel 2024 o in quella 2025,  la spesa deve considerarsi sostenuta:

  • nel caso del bonifico, al momento dell’effettuazione dello stesso;
  • nel caso di pagamento con carte di credito e debito, il giorno di utilizzo della carta (evidenziato
    nella ricevuta di avvenuta transazione) e non il giorno di addebito sul conto;
  • nel caso di pagamento tramite finanziamento, nell’anno di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 4.4).

Le stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.

Nei fatti, il lettore dovrà verificare l’anno di effettuazione del pagamento da parte delle finanziaria e di conseguenza indicare la detrazione in dichiarazione dei redditi. Se il pagamento è stato effettuato entro il 31 dicembre 2023, la spesa dovrà essere indicata nel 730 da presentare quest’anno.

Riassumendo…

  • Il bonus mobili spetta per il 2023 e il 2024;
  • la detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta;
  • la prima rata di detrazione dovrà essere indicata nella dichiarazione relativa all’anno di effettuazione del pagamento da parte
    della finanziaria.