Se senza soldi non si cantano messe, senza bonus ristrutturazione non può esserci bonus mobili. Come noto, i due sgravi fiscali (entrambi con percentuale 50%) sono legati tra di loro, nel senso che il bonus mobili si può avere solo laddove i beni acquistati siano finalizzati ad arredare una casa oggetto di ristrutturazione edilizia a fronte della quale si gode anche del bonus ristrutturazione 50%.

Quindi, chi ad esempio fa lavori sulla casa e per questi lavori ha la detrazione 50% e poi acquista la camera da letto, la cucina, ecc.

e destina questi beni ad arredare quella casa, potrà avere anche il bonus 50% su queste ultime spese.

Potrebbe capitare che, ad esempio, i lavori di ristrutturazione interessino la pertinenza della casa (la cantina o il garage). In tali casi potrebbe sorgere il dubbio se poi acquistando i mobili che finiscono per arredare la casa e non la pertinenza, è possibile comunque avere il bonus mobili.

Vediamo cosa dice l’Agenzia Entrate.

Casa ristrutturata e casa arredata devono coincidere

Recentemente, la Corte di Cassazione ha emanato un’importante ordinanza (la n. 29852 del 27 ottobre 2023), in cui i giudici hanno affermato sostanzialmente lo stesso principio già dettato dall’Agenzia Entrate nei chiarimenti sul bonus mobili (Circolare n. 17/E 2023 e precedenti documenti di prassi).

In sostanza è detto che il bonus mobili è solo per la casa ristrutturata. Nel senso che spetta solo se i beni vengono destinati ad arredare la casa su sui sono fatti gli interventi edilizi. E il contribuente deve dimostrarlo in caso di controlli. Quindi, non può esserci bonus mobili se, ad esempio, si ristruttura la casa al mare e si destina l’arredo alla casa in montagna.

Cosa diversa, invece, se si va ad arredare un ambiente diverso di quello oggetto di ristrutturazione. Se, dunque, ad esempio, nella casa in cui si vive si fanno lavori di ristrutturazione per la cucina e si acquista la camera da letto per la stessa casa, allora il bonus mobili si può avere.

Bonus mobili e i lavori sulla pertinenza

Nella già richiamata Circolare n. 17/E del 2023, l’Agenzia Entrate ha altresì chiarito che il bonus mobili si può avere anche laddove i lavori siano fatti sulla pertinenza della casa e poi si acquista l’arredo da destinare alla casa stessa e non alla pertinenza. Ciò è possibile sia nel caso in cui la pertinenza è accatastata unitamente alla casa sia nel caso in cui la pertinenza sia accatastata separatamente.

Per completezza ricordiamo che è importante prestare attenzione alla data di inizio lavori. Per spese di acquisto fatte nel 2022, il bonus mobili spetta purché i lavori non siano iniziati prima del 1° gennaio 2021. Per spese di acquisto fatte nel 2023, il beneficio spetta purché i lavori non siano iniziati prima del 1° gennaio 2022. Infine, per spese di acquisto fatte nel 2024, il bonus mobili spetta purché i lavori non siano iniziati prima del 1° gennaio 2023. Il bonus mobili, salvo proroghe, è in vigore fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.

Riassumendo

  • il bonus mobili (detrazione 50%) spetta solo se vi va ad arredare la stessa casa oggetto di lavori di ristrutturazione
  • si può avere bonus mobili se i beni acquistati si destinano ad arredare un ambiente diverso della stessa casa oggetto di ristrutturazione edilizia
  • si può avere bonus mobili se i lavori di ristrutturazione sono fatti sulla pertinenza (ad esempio cantina) della casa e i beni acquistati si destinano ad arredare la stessa casa e non la pertinenza.