Dopo aver fatto chiarezza più volte sulle regole di assunzione per colf, badanti e baby sitter, ci soffermiamo oggi su un aspetto importante del rapporto in essere: le lavoratrici domestiche hanno diritto al bonus matrimonio e al congedo maternità in caso di gravidanza? Intuitivamente la risposta è si: ma con quali regole?

Congedo matrimonio colf, badanti e baby sitter: quanti giorni spettano

L’età media di colf e baby sitter è abbastanza bassa. Che cosa succede se la lavoratrice domestica si sposa? Ha diritto al congedo matrimonio? Il riferimento normativo è contenuto nell’articolo 23 del CCNL sottoscritto da Assindatcolf-Fidaldo-Domina e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Federcolf.

Prima di tutto bisognerà fornire tutta la documentazione necessaria che serve a dimostrare le nozze. Dopo di che la colf, badante o baby sitter che sia, avrà diritto ad un congedo di 15 giorni retribuito al 100% (se erano previsti vitto e alloggio si deve tenere conto anche del valore sostitutivo) e a carico del datore di lavoro.

Il congedo potrà essere fruito anche in un momento non esattamente corrispondente con la data del matrimonio, purché entro il termine di un anno dalla data della cerimonia e sempre che, nel frattempo, non sia cambiato il datore di lavoro. Il periodo di congedo è utile ai fini della maturazione di tutti gli istituti contrattuali (tredicesima, ferie e TFR) e non può essere sostituito dalle ferie.

Gravidanza colf, baby sitter o badante: le regole del congedo di maternità lavoratrici domestiche

L’articolo 62 del d.lgs. n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) si focalizza invece sul congedo per maternità delle lavoratrici domestiche.

In linea generale, se non sussistono particolari complicazioni nella gestazione, la collaboratrice domestica può lavorare fino a due mesi prima della data presunta del parto e tornare al lavoro dopo tre mesi dalla nascita del figlio.

Anche per le collaboratrici domestiche però è prevista flessibilità nel gestire la data di inizio e di fine congedo (possibilità di lavorare fino a un mese prima del parto per poter fruire del congedo per i quattro mesi seguenti).
Non è, invece, previsto per le lavoratrici domestiche né il congedo facoltativo, né il permesso per allattamento.
Se la lavoratrice è addetta a mansioni gravose, può richiedere l’astensione anticipata per gravidanza a rischio.

Dall’inizio della gravidanza fino al termine del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata se non per giusta causa.

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