Una nuova agevolazione per il canone di locazione anche di aprile, maggio e giugno è prevista nel decreto “Rilancio” che dovrebbe essere approvato dal Governo entro stasera (salvo che il Cdm slitti nuovamente). Il beneficio, finalizzato a sostenere le attività a fronte dell’emergenza economica legata al Covid-19, si aggiunge a quello istituito con il precedente decreto Cura Italia (art. 65), per le attività economiche interessate da provvedimenti di restrittivi di chiusura. Con quest’ultimo, si ricorda che, per il canone riferito al mese di marzo, il legislatore riconosce un credito d’imposta nella misura del 60% dell’onere pagato (l’agevolazione spetta solo se l’affitto si riferisce ad immobili strumentali classificati nella categoria catastale C/1, ossia negozi e botteghe, ed è utilizzabile, dal 25 marzo – e comunque non prima dell’effettivo pagamento del canone – esclusivamente in compensazione in F24 con il codice tributo 6914 – Risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020).

Con il decreto Rilancio, se confermato, come anticipato, l’agevolazione sarà estesa ora anche ai canoni riferiti ai mesi di aprile, maggio e giugno. Tuttavia, rispetto alla misura del Cura Italia, ne viene allargato il campo oggettivo (non ci si limita a negozi e botteghe) e le possibilità di utilizzo. Per contro viene legato al calo del fatturato. Esteso anche il campo soggettivo (sono ad esempio inclusi anche i liberi professionisti). Ma vediamo nel dettaglio.

Ambito soggettivo ed oggettivo

La nuova misura istitutiva prevede che ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione , di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il credito è previsto anche nell’ipotesi si tratti di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Ma in questo caso la misura del beneficio sarà del 30% dei relativi canoni.

Tra i beneficiari rientrano altresì le strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel 2019 ed gli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Il calo di fatturato e l’utilizzo: si può anche cedere il credito

Rispetto a quello previsto dal Cura Italia, questo nuovo credito d’imposta è però commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, a condizione che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Come quello di marzo, invece, sarà utilizzabile in compensazione in F24 e non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP. Non rileva, altresì, ai fini del rapporto per il calcolo della deducibilità degli interessi e dei componenti negativi del reddito.

L’importante novità dovrebbe però essere rappresentata dal fatto che il conduttore in luogo dell’utilizzo diretto dello stesso, potrà optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il locatore a sua volta potrà utilizzare il credito acquisito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto (se il locatore esercita attività d’impresa, arte o professione, potrà scegliere anche per l’utilizzo in compensazione in F24).

Sarà, comunque, un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate a dover definire le modalità attuative della misura in commento.