In attesa di conoscere se nel prossimo decreto anti Covid-19 sarà rinnovato, anche per aprile e maggio, il bonus locazioni di cui al decreto Cura Italia previsto per il mese di marzo, l’Agenzia delle Entrate ha intanto fornito per tale misura ulteriori chiarimenti nella Circolare n. 11/E dello scorso 6 maggio 2020. Ricordiamo che a fronte delle difficoltà economiche derivanti dallo stato di emergenza sanitaria legata all’epidemia Covid-19, il decreto Cura Italia (art. 65), per le attività economiche interessate da provvedimenti di restrittivi di chiusura, riconosce per il canone riferito al mese di marzo un credito d’imposta nella misura del 60% dell’onere pagato.

Il beneficio è utilizzabile, dal 25 marzo (e comunque non prima dell’effettivo pagamento del canone), esclusivamente in compensazione in F24 (codice tributo 6914 – Risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020).

Chiarimenti: ambito oggettivo

In merito allo specifico ambito oggettivo, la norma espressamente fa riferimento ad un credito d’imposta per “canoni di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1”, ossia negozi e botteghe. Restano, quindi, esclusi dal beneficio i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio

la categoria D/8, C/3, ecc. (Circolare n. 8/E del 2020). Tuttavia, a tal proposito, nella più recente Circolare n. 11/E del 2020, la stessa Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui il contratto di locazione comprenda sia il negozio (C/1) che la pertinenza (C/3), con canone unitario (senza, quindi distinzione di canone riferito al C/1 e di canone riferito al C/3), il credito di imposta può essere determinato sull’intero canone, “in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, purché tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale”.

Alla stessa Amministrazione finanziaria è stato anche chiesto di conoscere se, ai fini del calcolo dell’ammontare del beneficio, si possano considerare altresì le spese condominiali addebitate al conduttore, a prescindere dalle modalità di addebito (in forma separata o unitaria rispetto al canone).

A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha dato parere favorevole ma solo laddove dette spese siano state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto.