Cassaintegrati, lavoratori in mobilità, eredi del lavoratore deceduto e lavoratori che hanno perso il lavoro prima di maggio 2014 possono avere il bonus Irpef da 80 euro al mese. Ecco come.

Bonus Irpef: circolare n. 9/E agenzia entrate

Arrivano ulteriori istruzioni da parte dell’agenzia delle entrate per quanto concerne il bonus Iirpef da 80 euro al mese previsto dal governo Renzi. Ecco chi sono i soggetti beneficiari.

Bonus Irpef: importo

Innanzitutto c’è da dire che l’importo del credito è di:

  • 640 euro per i possessori di reddito  complessivo non superiore a 24.000 euro;
  • in caso di superamento del predetto  limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Bonus Irpef: erogazione credito

Per consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto prevede che il credito Irpef sia riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d’imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi.

Il credito spettante è attribuito dai sostituti d’imposta ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Il credito in esame è riconosciuto per l’anno 2014, in attesa  dell’intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l’anno 2015

 Bonus Irpef: elenco soggetti beneficiari

 In base alle nuove istruzioni fornite dall’agenzia delle entrate, a beneficare del bonus irpef sono:

  • contribuenti il cui  reddito complessivo è formato dai redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR;  dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, del TUIR ( compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a), le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b); somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c); redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis); remunerazioni dei sacerdoti (lett. d); le prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis); compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

A fruire del bonus Irpef 80 euro sono anche:

  • i lavoratori non residenti  fiscalmente in Italia (Il credito non spetta nell’ipotesi in cui il reddito di lavoro non sia imponibile in Italia per effetto dell’applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali)
  • per periodi di aspettativa non retribuita, part time ed erogazione di premi dopo la cessazione del rapporto di lavoro (il credito spetta se l’imposta lorda sui redditi di lavoro è superiore alle detrazioni per lavoro)
  • lavoratori in  cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione (  le  somme percepite costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente il credito va calcolato per le erogazioni effettuate nel 2014, tenendo conto dei giorni che danno diritto alle indennità. L’ente erogatore, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a riconoscere il credito “in via automatica”)
  • eredi  del lavoratore ( in caso di  lavoratore deceduto ad aprile, per i primi mesi dell’anno spetta il credito da richiedere nella dichiarazione dei redditi da parte degli eredi secondo modalità che saranno specificate nel relativo modello. Nel caso in cui il lavoratore sia deceduto dopo l’inizio dell’erogazione del credito da parte sostituto d’imposta, la parte di credito eventualmente maturata nel periodo di paga in cui è avvenuto il decesso, e materialmente percepita dagli eredi, continua a mantenere la sua qualificazione fiscale e, quindi, non costituisce reddito per gli stessi)
  • contribuenti senza sostituto di imposta il cui rapporto di lavoro è cessato prima del mese di maggio 2014 ( il credito è riconosciuto nella dichiarazione dei redditi 2015, secondo modalità che saranno specificate nel relativo modello).

 

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