Laddove su un edificio condominiale vengono realizzati interventi sulla facciata esterna e tali interventi possono farsi rientrare sia nel “bonus facciate” (detrazione IRPEF del 90%) sia nel c.d. “Ecobonus”, è data possibilità a ciascun condomino di scegliere per l’uno o per l’altro sgravio fiscale senza che la scelta vincoli gli altri.

In altre parole ogni famiglia che abita nel condominio può decidere, per la parte di spesa ad essa imputabile, di beneficiare del bonus facciate o dell’ecobonus. È questa, in sostanza, la soluzione data dall’Agenzia delle Entrate a due distinte istanze di interpello (Risposta n. 294 e Risposta n. 296 del 1° settembre 2020).

Bonus facciate ed ecobonus restano non cumulabili

La questione ha riguardato un condominio che ha deliberato la realizzazione di lavori per il restauro di tutte le facciate con installazione dell’isolamento a cappotto. Alcuni condomini hanno intenzione di fruire del c.d. “bonus facciate” mentre altri, per i medesimi interventi, del c.d. “Ecobonus” con la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante.

E’, stato, dunque, chiesto all’Agenzia delle Entrate se per lo stesso intervento i condomini possano fruire di due differenti agevolazioni.

L’Amministrazione finanziaria ha dato, quindi, parere favorevole a tale possibilità, fermo restando che uno stesso condomino non potrà cumulare i due benefici ma dovrà scegliere il bonus facciate oppure l’ecobonus.

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