Sul bonus facciate con inizio e fine lavori, e con il saldo del 10%, massima attenzione al falso mito. Ovverosia, a quello secondo cui basta montare un ponteggio per bloccare la detrazione al 90%. Quella valida e in vigore per il 2021 anche se poi, entro il corrente anno, i lavori non vengono completati.

Sul bonus facciate con inizio e con la fine dei lavori, infatti, il contribuente è tenuto a pagare entro e non oltre il 31 dicembre del 2021 la quota dei lavori che è a suo carico.

In questo modo, per le spese sostenute, potrà beneficiare del bonus 90% 2021 anche se poi i lavori saranno terminati in un periodo successivo. E questo fermo restando che è possibile che il bonus facciate inizio e fine lavori venga confermato al 90% pure per il 2022. Così come è riportato in questo articolo.

Bonus facciate con inizio e fine dei lavori, e con il saldo 10%. Il falso mito secondo cui basta montare un ponteggio

Quindi, il bonus facciate 2021 con il saldo 10% deve avvenire entro il corrente anno. Al fine di poter beneficiare dello sconto in fattura. Con i lavori che poi potranno continuare nel 2022. Quindi, agli occhi del Fisco, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.

Si tratta di una condizione importante da rispettare se, contrariamente alle attese, il bonus facciate inizio e fine lavori al 90% non sarà confermato pure per il 2022. In tal caso, infatti, la differenza sarebbe sostanziale. Dato che la detrazione fiscale scenderebbe dal 90% al 60%. Così come previsto nella versione della manovra finanziaria uscita dal Consiglio dei Ministri guidato dal premier Mario Draghi.

Gli interventi di completamento sulle facciate dovranno poi essere completati

Bloccando il bonus facciate inizio e fine lavori al 90%. versando il saldo del 10% entro il 31 dicembre del 2021, gli interventi di completamento dovranno poi chiaramente essere realizzati. Ed in tal caso sarà l’Agenzia delle Entrate a verificare in tutto in sede di controllo.

Altrimenti scatterà il recupero della detrazione fiscale indebitamente fruita. Nonché, in opzione, pure il recupero dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta.