Le spese per la tinteggiatura delle persiane e degli scuri delle finestre possono dar luogo al c.d. bonus facciate?

A questa domanda ha dato riscontro l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 346/E del 2020, in cui è colta occasione per ricordare l’ambito oggettivo del beneficio fiscale.

Bonus facciate: l’immobile deve essere situato in zona A o B del comune

Il bonus facciate si sostanzia in una detrazione fiscale pari al 90% (da godere in 10 anni con possibilità di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito) delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B del comune in cui si trova l’immobile stesso oggetto dei lavori, come individuate ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.

144.

Nel dettaglio, ai sensi di quest’ultimo, fanno parte della zona:

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A), con la specifica che si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2.

Quali spese rientrano nel bonus facciate?

Il bonus facciate spetta sugli interventi finalizzati al “recupero o restauro della facciata esterna” e realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”.

Nella Circolare n. 2/E del 2020 è stato chiarito che

“sono escluse dal bonus le spese sostenute per interventi sulle “strutture opache orizzontali o inclinate” dell’involucro edilizio quali, ad esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli (non rientranti nella nozione di strutture “opache”)”.

Ora, poiché gli scuri e le persiane rappresentano strutture accessorie e di completamento degli infissi, ne consegue che, per l’Agenzia delle Entrate, la loro tinteggiatura non permettere di godere del bonus facciate così come non lo permette la tinteggiatura degli infissi.

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