Il bonus facciate nella teoria non esiste più dal 1° gennaio 2023. Nella pratica, invece, continua a vivere, anche se sotto altra veste. Quanto appena detto deriva dallo spunto di un nostro lettore che ci ha inviato un quesito in merito a dei lavori edili che sta facendo sulla propria casa.

In dettaglio, il lettore ci dice che nel 2022 ha sostenuto spese per il rifacimento della facciata della sua casa. Ha pagato dette spese con bonifico parlante e sta beneficiando del bonus facciate 60%.

Lo stesso lettore nel 2023 sta sostenendo altre spese sempre per lavori sulla facciata. Sta pagando anche queste spese con bonifico parlante. Premesso che trattasi di edilizia libera, ci chiede se per queste ultime spese può godere del bonus ristrutturazione 50% oppure, visto che trattasi di lavori sulla facciata, non potrà avere questo bonus stando già a beneficiare del bonus facciate 60%?

Le due detrazioni a confronto

Il bonus facciate è in vigore dal 2020. Si sostanzia in una detrazione fiscale riconosciuta a fronte di spese sostenute per lavori di rifacimento (compresa la sola tinteggiatura) della facciata esterna dell’unità immobiliare. Requisito fondamentale è che l’immobile oggetto dei lavori si trovi ubicato in zona A e B del comune o in zone a queste equipollenti.

Lo sgravio fiscale per le spese fatte nel 2020 è del 90% e la detrazione da spalmare in 10 quote annuali di pari importo. Poi il beneficio è stato prorogato anche alle spese del 2021. Infine, anche a quelle del 2022, ma per queste si è ridotta la percentuale di sgravio dal 60% al 90%. Non sono mai stati previsti limiti massimi di spesa.

A partire dalle spese fatte nel 2023, il bonus facciate non esiste più. Per chi fa lavori di ristrutturazione della facciata, è però possibile ripiegare sul bonus ristrutturazione 50%. In tal caso lo sgravio fiscale (50% della spesa) spetta su un limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare ed anch’esso si spalma il 10 quote annuali di pari importo.

Bonus facciate, quando è cumulabile

Il bonus facciate e bonus ristrutturazione NON sono tra loro cumulabili. Questa affermazione è vera solo laddove ci si riferisce alla stessa tipologia di spesa. Nel senso che, se ad esempio, nel 2022 si sono pagate spese per lavori di riparazione dei cornicioni della facciata, per tali oneri il contribuente doveva scegliere se avere il bonus facciate 60% o il bonus ristrutturazione 50%.

Laddove, invece, ad esempio il contribuente nel 2022 abbia scelto il bonus facciate per la riparazione dei cornicioni, nulla toglie che nel 2023 possa avere il bonus ristrutturazione per spese fatte a fronte della riparazione di altre parti della facciata (anche se trattasi di cornicioni).

In entrambi i casi resta fermo che le spese devono risultare pagate con bonifico parlante, ossia quello da cui risultino:

  • causale di versamento
  • dati fiscale del beneficiario della detrazione
  • dati fiscali del beneficiario del bonifico (impresa/fornitore).

In conclusione, il lettore può continuare a godere del bonus facciate per le spese 2022 e avere il bonus ristrutturazione sulle spese del 2023.