Anche se non esiste più, il bonus facciata continua a far parlare di sé. L’ultimo anno di applicazione è quello riferito alle spese sostenute nel 2022. Per tali oneri la detrazione è del 60% (e non del 90%) e farà sentire i suoi effetti fino all’anno d’imposta 2031, visto che lo sgravio fiscale si spalma in 10 quote annuali di pari importo.

Siccome però i lavori sulla facciata esterna degli edifici possono accedere anche ad altri bonus edilizi, come ad esempio il bonus ristrutturazione 50% oppure l’ecobonus ordinario, molti contribuenti si chiedono se può o meno essere cumulabilità oppure c’è alternatività.

Inoltre ci si chiede come suddividere le stesse spese tra i vari bonus.

Vediamo, quindi, cosa dice il legislatore a questo proposito e come comportarsi.

Solo tre anni

Il bonus facciata ha avuto solo tre anni di vita. Fu introdotto nel 2020 e poi prorogato anche alle spese sostenute nel 2021 e 2022 ritoccandone la percentuale di detrazione.

Lo sgravio si concretizza, appunto, in una detrazione fiscale che è pari al 90% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 e del 60% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Si gode in 10 quote annuali di pari importo. Quindi, ad esempio, per una spesa di 10.000 euro sostenuta nel 2022 per lavori finalizzati al rifacimento della facciata di casa, la detrazione è di 6.000 euro. Il committente ne recupera 600 euro ogni anno in dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi Persone Fisiche).

Era prevista la possibilità di optare per lo sconto in fattura o cessione del credito.

Cosa fondamentale è la modalità di pagamento. Il bonus facciata si può avere solo se la spesa da detrarre risulta pagata con bonifico parlante, ossia quello da cui risultano:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • la partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto destinatario del bonifico (impresa/fornitore).

La suddivisione delle spese tra bonus facciata e altri bonus edilizi

Come anticipato i lavori sulla facciata esterna della casa possono farsi rientrare anche nel bonus ristrutturazione 50% o nell’ecobonus ordinario (laddove dai lavori ne deriva un risparmio energetico).

Il punto è che non c’è cumulabilità. Se quindi, la stessa spesa 2022 sostenuta per lavori sulla facciata può rientrare sia nel bonus facciata sia nel bonus ristrutturazione o ecobonus ordinario, il contribuente deve scegliere quale di questi applicare per quella spesa.

Ad ogni modo il contribuente, per gli stessi lavori, potrebbe invece decidere di far rientrare alcune fatture di spesa nel bonus facciata e altre fatture di spesa nel bonus ristrutturazione e altre ancore nell’ecobonus ordinario.

In quest’ultimo caso, tuttavia, è necessario che le spese siano contabilizzate distintamente con espresso richiamo alla normativa di riferimento e sempre che siano rispettati i relativi requisiti e adempimenti previsti (Circolare Agenzia Entrate n. 17/E del 2023).

Riassumendo…

  • il bonus facciata è stato introdotto con le spese 2020 e prorogato fino alle spese del 2022
  • è una detrazione fiscale riconosciuta a fronte di lavori sulla facciata esterna degli edifici
  • lo sgravio fiscale è del 90% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. E del 60% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
  • si spalma in 10 quote annuali di pari importo (era prevista anche la possibilità di optare per sconto in fattura o cessione del credito)
  • per una stessa spesa non c’è cumulabilità tra bonus facciata e altri bonus edilizi (ad esempio bonus ristrutturazione e ecobonus ordinario)
  • per i lavori sulla facciata, il contribuente può decidere di far rientrare alcune spese nel bonus facciata. Altre spese nel bonus ristrutturazione e altre ancora nell’ecobonus ordinario.