Il bonus facciate è tramontato il 31 dicembre 2022. Dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2023 non c’è più. Il legislatore non ne ha previsto proroghe. Fu previsto inizialmente per le spese 2020 con una percentuale di detrazione del 90%.

La stessa percentuale fu poi allungata anche alle spese del 2021. Per le spese 2022, invece, ci fu la proroga della detrazione fiscale ma con una percentuale più bassa, ossia del 60%.

Prevista anche, per tutte le tre edizioni, la possibilità di optare, in luogo delle detrazione fiscale, per lo sconto in fattura e cessione del credito.

A questo proposito, ricordiamo, anche che il decreto legge n. 11 del 2023 ha sancito lo stop per lo sconto e la cessione nell’ambito dei bonus edilizi in genere. Allo stesso tempo ha anche previsto delle deroghe.

Il quesito del lettore

E’ giunto in redazione un quesito interessante. In sostanza un nostro affezionato lettore ci dice che a dicembre 2022 ha firmato un contratto di appalto con un’impresa per il rifacimento della facciata di casa propria. I lavori rientrano tra quelli ammessi al bonus facciate.

Il contratto stesso prevede l’opzione per lo sconto in fattura. I lavori sono però iniziati solo a marzo 2023. L’impresa, nel mese di giugno 2023 emetterà la fattura. Il lettore ci chiede, quindi, se vale ancora la possibilità dell’opzione dello sconto in fattura prevista dal contratto di appalto, visto che i lavori sono cominciati dopo il 16 febbraio 2023 e la fattura è emessa anch’essa dopo questa data.

Il lettore ci dice di avere i suoi dubbi, visto che il decreto-legge n. 11 del 2023 ha stabilito che dal 17 febbraio 2023 non sono più ammessi lo sconto e la cessione del credito nei bonus casa. Il lettore precisa anche di aver pagato a dicembre 2022, con bonifico parlante, il 40% dell’importo dei lavori, ossia la percentuale esatta pari alla parte rimanente in applicazione dello sconto del 60%.

Bonus facciate, per chi è salvo lo sconto in fattura nel 2023

Il decreto-legge n. 11 del 2023, ha stabilito, come detto anche dal lettore, che dal 17 febbraio 2023 non si può più fare l’opzione per sconto in fattura o cessione del credito nei bonus edilizi. Sono, tuttavia, previste eccezioni.

Tra queste eccezioni rientrano i lavori in edilizia libera se iniziati prima del 17 febbraio 2023. Parliamo dei lavori per i quali non è necessario nessun titolo abilitativo.

Lo stesso decreto, a proposito di edilizia libera, dice anche che laddove i lavori non siano ancora iniziati prima del 17 febbraio 2023, è ancora possibile fare sconto e cessione a condizione che, entro il 16 febbraio 2023, risulti stipulato un accordo vincolante tra le parti (impresa e committente) per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori medesimi.

La data di inizio lavori o la presenza dell’accordo vincolante può essere dimostrata dall’esistenza di acconti pagati con bonifico parlante aventi data antecedente il 17 febbraio 2023. In assenza di acconti, è sufficiente un’autocertificazione rilasciata sia dal committente sia dall’impresa (art. 2 comma 3 del decreto n. 11 del 2023).

Gli interventi sulla facciata rientrano tra quelli in edilizia libera. Pertanto, nel caso oggetto del quesito, ci sono sia acconti pagati prima del 17 febbraio 2023 sia il contratto di appalto vincolante stipulato prima di questa data.

Quindi, l’opzione per lo sconto in fattura del lettore può considerarsi salva.