I lavori ammessi al bonus facciate 2021 devono essere terminati entro il 16 marzo 2022 oppure possono essere conclusi anche dopo? Ebbene, la confusione che regna attorno alla data di fine lavori è molto forte e sta creando non pochi problemi sia ai tecnici ma soprattutto ai contribuenti che non hanno informazioni certe. La certezza riguarda solo la possibilità di pagare le spese non coperte dall’eventuale cessione/sconto in fattura entro il 31 dicembre 2021 anche con lavori terminati dopo. Inoltre, l’asseverazione sulla congruità delle spese deve riguardare lavori perlomeno iniziati.

Tale ultima indicazione è stata fornita dall’Agenzia delle entrate nella recente circolare n° 16/2021.

Detto ciò, entro quanto devono essere terminati i lavori ammessi al bonus facciate 2021? Individuare un termine è molto importante in quanto, per le spese 2022, la detrazione scenderà dal 90% al 60%. Almeno stando all’attuale testo del DDL di bilancio 2022.

Il bonus facciate anche con lavori tardivi

Per il bonus facciate così come per gli altri bonus edilizi diversi dal superbonus 110, l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, ex art.121 del D.L. 34/2020,  può essere esercitata anche se non è previsto un pagamento per stato di avanzamento lavori. Infatti, in risposta all’interrogazione parlamentare n° 5-06751 del 20 ottobre, il MEF ha chiarito che:

  • è possibile optare per lo sconto in fattura anche laddove per gli interventi agevolabili con il bonus facciate,
  • non sia previsto un pagamento per stato di avanzamento lavori, SAL.

Da qui, il Mef, sentita l’Agenzia delle entrate, ha dato l’ok alla possibilità di pagare i lavori entro il 31 dicembre 2021 e di ottenere il bonus facciate anche se gli stessi sono terminati nel 2022. Dunque, si ai lavori pagati entro il 31 dicembre 2021 ed effettivamente realizzati e terminati dopo. Se si opta per lo sconto in fattura, entro il 31 dicembre devono essere pagate le spese non coperte dalla detrazione ossia il 10%.

Entro quando vanno terminati i lavori?

Con il D.L. 157/2021, decreto “Antifrode”, il Governo, ha previsto che anche per i bonus edilizi diversi dal superbonus è necessario il visto di conformità sulla documentazione a supporto del bonus nonché l’asseverazione sulla congruità delle spese sostenute per i lavori. Il visto di conformità è apposto dal professionista abilitato, ad esempio il commercialista, sulla comunicazione dell’opzione di sconto in fattura/cessione del credito da inviare all’Agenzia delle entrate. Entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Detto ciò, nella circolare n° 16/E 2021, sulla congruità delle spese, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che: sono ammessi lavori pagati entro il termine di vigenza dell’agevolazione, ma completati oltre tale termine (già si sapeva); l’asseverazione sulla congruità delle spese deve riguardare lavori perlomeno iniziati (novità). Fermo restando la necessità che i lavori siano poi effettivamente realizzati.

Detto ciò, entro quando vanno terminati i lavori ammessi al bonus facciate?

Qui la confusione è piuttosto marcata. Alcuni tributaristi sostengono che i lavori vadano terminati entro il 16 marzo. Termine di invio della suddetta comunicazione dell’opzione di sconto in fattura/cessione del credito. Altri invece sostengono che i lavori possano essere terminati anche dopo. Sempre con spese pagate entro il 31 dicembre 2021. Individuare un termine è molto importante. Infatti per le spese 2022, la detrazione scenderà dal 90% al 60%. Almeno stando all’attuale testo del DDL di bilancio 2022. Ad ogni modo, noi di Investire Oggi riteniamo che i lavori possano essere terminati anche dopo il 16 marzo. Tuttavia, in tale caso, il visto di conformità riguarderebbe una documentazione non definitiva, considerando lo stato di avanzamento degli interventi.

Da qui, è necessario che l’Agenzia delle entrate chiarisca al più presto tale aspetto operativo.