L’asseverazione sulla congruità delle spese ammesse ai bonus edilizi diversi dal superbonus, può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori. Tuttavia, i lavori per i quali si rilascia l’asseverazione devono essere perlomeno iniziati.

Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la circolare n° 16/E pubblicata ieri ed avente ad oggetto l’intervento del D.L. 157/2021, c.d decreto “Antifrode”.

L’asseverazione sulla congruità delle spese

Con il D.

L. 157/2021, decreto “Antifrode”, il Governo, non solo ha esteso l’obbligo di apposizione del visto di conformità a tutti i bonus edilizi ma ha anche introdotto l’asseverazione sulla congruità delle spese sostenute per i lavori. Dunque, ai fini delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, è necessario:

  • il visto di conformità sulla documentazione attestante il beneficio fiscale,
  • l’asseverazione della congruità delle spese sostenute.

Per il superbonus, l’obbligo del visto di conformità viene esteso anche al caso in cui, il contribuente fruisca della detrazione in dichiarazione dei redditi. Salva l’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il proprio sostituto d’imposta.

Dunque, fermo restando quanto appena detto, le previsioni in essere in materia di superbonus, visto di conformità e asseverazione della congruità delle spese, sono state estese agli altri bonus edilizi per i quali si può optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, ex art.121 del D.L. 34/2020.

Attenzione, per i bonus edilizi diversi dal superbonus, i tecnici devono asseverare la congruità delle spese ma non il rispetto dei requisiti tecnici richiesti per l’intervento.

Fermo restando la messa in atto di tutti gli adempimenti previsti per quello specifico bonus edilizio.

Ammessi i lavori tardivi ma almeno devono essere iniziati

Con la circolare n° 16/E di ieri, l’Agenzia delle entrate è ritornata sulle novità introdotte dal D.

L. 157/2021. Dopo la recente pubblicazione delle FAQ.

L’Agenzia delle entrate conferma quanto già anticipato in alcune risposte a specifiche interrogazioni parlamentari. Si veda il nostro articolo, Bonus facciate. Cosa succede se i lavori non vengono completati?. Nello specifico, è possibile optare per lo sconto in fattura/cessione del credito anche laddove per gli interventi agevolabili con il bonus facciate, non sia previsto un pagamento per stato di avanzamento lavori, SAL. Ciò non vale solo per il bonus facciate, ma per tutti i bonus edilizi, diversi dal superbonus, per i quali è ammessa l’opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito, ex art.121 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.

Da qui, come deve essere rapportata tale indicazione con l’asseverazione della congruità delle spese?

Ebbene, per i bonus edilizi diversi dal superbonus, l’asseverazione richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori.

Tuttavia, l’Agenzia delle entrate ritiene che:

considerata la ratio del Decreto anti-frodi di prevenire comportamenti fraudolenti nell’utilizzo di tali Bonus e ritenuto che, con riferimento a queste agevolazioni fiscali, il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati.

In sintesi:

  • sono ammessi lavori pagati entro il termine di vigenza dell’agevolazione, ma completati oltre tale termine;
  • l’asseverazione sulla congruità delle spese deve riguardare lavori perlomeno iniziati.

Fermo restando la necessità che i lavori siano poi ultimati.