Sembrerebbe confermato il bonus facciata al 90% dal 2020 ma in versione rivista e con dei limiti al tipo di interventi agevolabili. Vediamo meglio che cosa è cambiato rispetto alla versione originaria del bonus facciata dopo gli emendamenti. 

Bonus facciata 2020: interventi esclusi

Nell’ultima versione disponibile, il bonus facciata appare come un’agevolazione autonoma: vengono superati tutti i precedenti riferimenti al bonus ristrutturazioni.

Oltre alla restrizioni per zone, di cui vi avevamo già accennato qualcosa qui (riassumendo saranno escluse le zone C che sono quelle a minore densità abitativa), gli ultimi emendamenti puntano a circoscrivere il tipo di interventi agevolabili.

Che cosa cambia? Fuori dall’elenco degli interventi che danno diritto al bonus facciata i lavori su impianti, come cavi e pluviali. Il testo fa esplicito riferimento esclusivamente alle «strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi». In altre parole, restano fuori tutti gli impianti e gli altri elementi in dubbio, come gli infissi.

Bonus facciata e cappotto termico: controlli a campione sull’efficienza energetica degli interventi

Confermati inoltre alcuni paletti per l’indice di prestazione energetica, che potrebbero far valutare la convenienza dell’ecobonus per il cappotto termico. Più precisamente se ci si limita a pulitura o tinteggiatura esterna non ci sono problemi di sorta e il bonus si ottiene integralmente; se, però, si decide di rifare l’intonaco di almeno il 10% della superficie della facciata sarà obbligatorio il rispetto dei requisiti di efficienza energetica e di trasmittanza che, di fatto, spingeranno molti ad optare per un cappotto termico. Sul rispetto di questo requisito il Fisco si riserva il diritto di fare controlli a campione.

Domanda bonus facciata: va comunicato l’inizio lavori all’Agenzia delle Entrate?

Da ultimo segnaliamo che nella nuova formulazione, se sarà confermata, rispunta anche la necessità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate prima dell’inizio dei lavori, con l’inserimento dei dati relativi all’immobile.

Il comma 5, infatti, su questo punto richiama le “disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il ”Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”.