Il bonus facciata per le spese sostenute nel 2022 muove il primo dei 10 passi nel Modello 730/2023 in scadenza il 2 ottobre 2023. Oppure nel Modello Redditi Persone Fisiche 2023 in scadenza il 30 novembre 2023.

Esiste però una condizione fondamentale da rispettare, come era già previsto anche per le spese 2020 e 2021. Ossia che l’immobile oggetto dei lavori si trovi in zona A o B del comune. Oppure in zone a queste dichiarate equipollenti.

Ma che tipo di documentazione bisogna produrre e conservare per dimostrare questo requisito? Basta una dichiarazione del tecnico che ha seguito i lavori?

L’evoluzione nel tempo

Questa tipologia di detrazione fiscale è stata introdotta con le spese sostenute nel 2020 per lavori fatti sulla facciata esterna dell’edificio.

Successivamente è stata prorogata alle spese 2021 e 2022.

Tra un’edizione e l’altra cambia la percentuale di sgravio fiscale. E’ del 90% per le spese 2020 e 2021, mentre scende al 60% per le spese del 2022.

Si gode in 10 quote annuali di pari importo ed era prevista la possibilità di optare per sconto n fattura o cessione del credito. Dunque, per una spesa fatta nel 2022, la prima quota di detrazione si gode nel Modello 730/2023 (anno d’imposta 2022), la seconda quota nel Modello 730/2024 (anno d’imposta 2023) e così via fino alla decima quota che andrà nel Modello 730/2032 (anno d’imposta 2031).

Bonus facciata, la casa deve stare in zona A o B: come dimostrarlo

Un primo requisito per poter godere del bonus facciate nel Modello 730/2023 per le spese del 2022 i pagamento risulti fatto con bonifico parlante.

Ma l’altro requisito importante è che l’immobile oggetto dei lavori sia un “edificio esistente” e che si trovi in zona A o B del comune come definite dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, oppure in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Non c’è bonus facciata, quindi, se i lavori sono effettuati su una casa che si trova, ad esempio, in zona C.

Per queste spese è, tuttavia, possibile ripiegare sul bonus ristrutturazione 50% o ecobonus ordinario (se dai lavori stessi ne deriva un risparmio energetico).

L’Agenzia Entrate, in merito alla documentazione che serve a dimostrare che l’immobile si trovi nelle citate zone, chiarisce che non è sufficiente l’attestazione di un ingegnere o architetto iscritto ai rispettivi Ordini professionali. Serve, invece, la certificazione urbanistica rilasciata dall’ente competente, ossia il comune (Circolare n. 17/E del 2023).

Riassumendo…

  • per spese relative a lavori sulla facciata di casa sostenute nel 2022, l’indicazione parte dal Modello 730/2023 in scadenza il 2 ottobre 2023
  • il bonus facciata spetta a condizione che la spesa sia pagata con bonifico parlante e che l’immobile oggetto dei lavori si trovi in zona A o B del comune come definite dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Oppure in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali
  • per dimostrare che la casa si trova nelle menzionate zone serve la certificazione urbanistica rilasciata dal comune. Non basta l’attestazione del tecnico.