Come noto, il campo di applicazione dello sconto in fattura e cessione del credito nei bonus edilizi, si è considerevolmente ristretto dopo lo stop alle due opzioni stabilito, dal 17 febbraio 2023, con il decreto-legge n. 11 del 2023. Di conseguenza, vengono a ridursi anche le ipotesi in cui è necessario acquisire oggi il visto di conformità.

La recente risposta fornita dall’Agenzia Entrate ad apposita istanza di interpello è stata occasione per tornare ad analizzare gli aspetti fiscali dello sconto in fattura applicato sulla fattura emessa dal professionista per il rilascio del visto.

È, anche per noi, dunque, occasione per tornare sull’argomento riepilogando regole e risvolti per le parti coinvolte.

Sconto in fattura, come funziona

Ricordiamo innanzitutto che, nei bonus edilizi, anche se con perimetro applicativo molto ridotto rispetto al passato, è possibile optare, in luogo della detrazione fiscale, per:

  • sconto in fattura;
  • oppure cessione del credito.

Lo sconto in fattura è applicato dall’impresa /fornitore ed è pari alla percentuale di detrazione spettante. Quindi, ad esempio, in caso di fattura riferita a spese per lavori ammessi al bonus barriere architettoniche 75%, essendo la detrazione fiscale pari al 75% della spesa, anche lo sconto in fattura potrà applicarsi nella stessa misura percentuale del 75%. A fronte di tale sconto, l’impresa/fornitore matura un credito d’imposta di pari importo, che può utilizzare in compensazione o cedere a terzi.

Solo nel campo del superbonus 110%, lo sconto in fattura non può superare il 100% della spesa, mentre il credito che matura l’impresa/fornitore è pari comunque al 110%.

Visto di conformità, quando serve nei bonus edilizi

In base alla disciplina vigente per i bonus casa diversi dal superbonus 110%, laddove si opti per lo sconto in fattura o cessione del credito, è necessario acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al beneficio fiscale. Il visto, invece, non serve

  • se il bonus è goduto nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione redditi;
  • ovvero nel caso in cui, pur optando per sconto o cessione, si tratti di spese riferite a lavori in edilizia libera oppure ad interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.

Per il bonus facciate (che non esiste più dal 1° gennaio 2023), invece, il visto è sempre indispensabile.

Nel campo del superbonus, il visto di conformità è sempre richiesto. Quindi, e sia nel caso in cui si opti per lo sconto in fattura o cessione del credito sia nel caso della detrazione in dichiarazione. Si può evitare il visto se il superbonus è goduto nella forma della detrazione in dichiarazione presentata direttamente all’Agenzia delle entrate, attraverso la dichiarazione precompilata.

Sconto in fattura per il visto conformità: risvolti fiscali

Il visto di conformità è rilasciato dai professionisti abilitati alla presentazione delle dichiarazioni fiscali. Quindi, commercialista, consulente del lavoro, ecc. Per il rilascio, in genere, tali professionisti richiedono il relativo onorario a fronte del quale emettono relativa fattura.

Tale fattura, può farsi rientrate anch’essa tra le spese detraibili al pari delle altre spese ammesse al bonus edilizio di riferimento. Ciò lo dice la legge all’art. 121 decreto Rilancio (decreto-legge n. 34/2020). Di conseguenze, anche tale fattura può formare oggetto di sconto da parte del professionista.

A fronte dello sconto, dunque, il professionista matura il relativo credito d’imposta che può utilizzare in compensazione o cedere a terzi. Dai chiarimenti sullo sconto in fattura (Circolare n. 23/E del 2022 e Risposta n. 472/2023), si evince che, in tal caso, il credito maturato dal professionista rappresenta per lui un provento (ricavo/compenso) percepito nell’esercizio dell’attività professionale e, pertanto, assoggettato a tassazione secondo le regole ordinarie del regime fiscale in cui svolge a propria attività.

Riassumendo…

  • la fattura del professionista rilasciata per il visto di conformità, può rientrare tra le spese detraibili in capo al committente
  • il credito che il professionista matura per lo sconto concesso sulla fattura del visto è per lui un provento
  • tale provento è assoggettato, quindi, alla tassazione prevista per il regime fiscale in cui svolge la sua attività professionale.