L’Amministrazione finanziaria torna sul visto di conformità. Il bonus 110, come noto, può essere goduto nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione redditi. Lo sgravio fiscale è da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. Se trattasi di spese sostenute dal 2022, la detrazione è, invece, ripartita in 4 quota annuali di pari importo.

Quindi, ad esempio, per una spesa sostenuta nel 2021, la prima della 5 quote di detrazione è goduta nella Dichiarazione redditi 2022 (anno d’imposta 2021) e l’ultima (la quinta) nella Dichiarazione redditi 2026 (anno d’imposta 2025).

Per una spesa sostenuta nel 2022, la prima della quattro quote annuali dello sgravio fiscale bonus 110 sarà goduta nella Dichiarazione redditi 2023 (anno d’imposta 2022) e l’ultima (la quarta) nella Dichiarazione redditi 2026 (anno d’imposta 2025).

Il visto di conformità nel bonus 110 (quando serve)

In alternativa alla detrazione fiscale, il committente può optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. In questo caso serve il visto di conformità.

Tale visto può essere rilasciato dagli stessi soggetti incaricabili per l’invio delle dichiarazioni fiscali. Quindi, è ammesso rivolgersi ad esempio a (Circolare Agenzia Entrate n. 28/E del 25 luglio 2022):

  • dottori commercialisti
  • ragionieri
  • periti commerciali
  • consulenti del lavoro
  • responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.

Una cosa importante però è da evidenziare. Sembra essere proprio la cessione del credito a distruggere il bonus 110.

Il visto conformità 110 anche in dichiarazione (non sempre)

Il decreto contro le frodi (decreto – legge n. 157 del 2021), entrato in vigore il 12 novembre 2021, ha stabilito che il visto serve anche laddove il bonus 110 sia utilizzato come detrazione fiscale in dichiarazione redditi.

Fanno eccezione le ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi precompilata sia presentata direttamente dal contribuente o laddove il 730 sia presentato tramite il proprio sostituto d’imposta.

Quanto detto in questo paragrafo si applica con riferimento alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021 (Circolare n. 16/E del 2021).