Bonus edilizi in 10 anni. Grazie al DL 176/2022, c.d decreto Aiuti-quater, i cessionari e i fornitori possono utilizzare i crediti da superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche in 10 anni: anzichè 4 per il superbonus con spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022, 5 per le spese pagate per interventi rientranti nel sismabonus o finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche.

La scelta per suddividere il credito in 10 anni deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate in base alla regole operative approvate qualche giorno fa.

Attenzione a non confondere la possibilità riconosciuta a cessionari e fornitori si suddividere il credito in 10 anni, qui in commento, con la novità di cui al DL 11/2023, decreto superbonus, che permette ai contribuenti di detrarre la spesa in 10 anni in dichiarazione dei redditi.

Detto ciò, vediamo con un esempio pratico in che modo potrà essere spalmato il credito per pagare imposte e contributi dovuti allo Stato.

I bonus edilizi in 10 anni. Le regole attuative

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate, andando oltre quanto prevede la norma, nel senso che da alla stessa una portata operativa più ampia rispetto a quella che viene fuori leggendo il testo del decreto Aiuti-quater, prevede che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta sopra citati, non utilizzata in compensazione , anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo.

I 10 anni decorrono dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria. Tale scelta è irrevocabile.

Più nello specifico:

L’opzione può essere effettuata per le quote non utilizzate con riferimento:

  1. agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
  2. agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, e delle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e gli interventi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Una volta optato per la ripartizione in 10 anni: ogni rata può essere utilizzata esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento. la quota non può essere ceduta a terzi né ulteriormente ripartita. L’eventuale residuo non speso nell’anno non può essere utilizzato negli anni successivi e non può essere richiesto a rimborso.

Bonus edilizi in 10 anni. Un esempio pratico

Vediamo con un esempio pratico di capire meglio la portata della novità in esame.

Ipotizziamo che un’impresa dispone della rata 2023 relativa a un credito superbonus da sconto in fattura, dell’importo di 1000 euro e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre di quest’anno.

L’impresa potrà:

  • stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (per esempio 500 euro) e
  • comunicare all’Agenzia delle entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (500 euro-residuo).

Questo importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 50 euro ciascuna. Utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033. Se alla fine del 2023 il soggetto avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di volerli ripartire nei successivi dieci anni. In alternativa a questa prima soluzione, sarà possibile attendere la fine del 2023. Così da poter avere contezza dei crediti residui non compensabili e inviare la relativa comunicazione alle Entrate.

La scelta è efficace immediatamente e, ribadiamo che non è rettificabile né annullabile.