C’è una norma nel campo dei lavori da cui derivano i bonus edilizi e, comunque, nei lavori in genere, di cui non tutti parlano. Ma intanto c’è ed esiste. La norma dice che serve il certificato requisiti.

Ci riferiamo all’art. 4 del decreto-legge n. 124 del 2019. Una norma che sancisce una serie di obblighi in tema di gare d’appalto a carico dei committenti, appaltatori e subappaltatori. Adempimenti che scattano, quando, gli appalti e subappalti hanno ad oggetto una o più opere (o uno o più servizi):

  • di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro;
  • e caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera.

Gli obblighi delle parti

In particolare, nel caso in cui si rientri nell’ipotesi di cui in premessa, il committente, ossia colui che affida i lavori, deve richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici la copia dei Modelli F24 riguardanti il versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

L’impresa a sua volta deve trasmettere al committente (e le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice), entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:

  • i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute;
  • un elenco di tutti i lavoratori, identificati tramite codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente. L’elenco deve indicare il dettaglio delle ore di lavoro, l’ammontare della retribuzione corrisposta, le ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore.

Il certificato requisiti impresa appaltatrice

Invece che inviare i Modelli F24 e l’elenco lavoratori, l’impresa può comunicare al committente, allegando il relativo certificato requisiti. Tale certificato attesta, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, i seguenti requisiti per l’impresa:

  • essere in attività da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi;
  • aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione.

Tale certificato requisiti si richiede all’Agenzia Entrate ed è gratuito.

La richiesta può farsi online (mediante il servizio consegna documenti e istanze presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa). In alternativa, il modello di richiesta può essere presentato direttamente in ufficio, oppure per raccomandata o PEC. Si può anche delegare.

Riassumendo…

  • nel campo dei lavori edilizi (gare d’appalto), i committenti, imprese appaltatrici e subappaltatrici hanno obblighi reciproci quando, gli appalti e subappalti hanno ad oggetto una o più opere (o uno o più servizi):
    • di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro
    • e caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera
  • il committente deve chiedere il Modello F24 riguardanti il versamento delle ritenute operati dall’impresa sui compenso dei lavoratori impiegati nelle opere e servizi
  • l’impresa deve fornire copia dei Modelli F24 e l’elenco dei lavoratori impiegati nelle opere e servizi
  • in alternativa, l’impresa può fornire al committente il certificato sussistenza requisiti rilasciato dall’Agenzia Entrate
  • la norma di riferimento è l’art. 4 del decreto – legge n. 124 del 2019.