Un mese di tempo in più per presentare domanda di bonus covid 2.400 euro. Le procedure telematiche di rilascio dell’indennità una tantum non sono ancora state aggiornate, pertanto si rende necessario concedere più tempo agli aventi diritto.

Il termine della presentazione delle domande per bonus covid 2.400 euro scadrà quindi il 31 maggio 2021. A comunicarlo è l’Inps attraverso la circolare numero 65 del 19 aprile 2021. Anche perché l’istanza necessita di certificazione Isee per la quale sono necessari 10-15 giorni di tempo in media per ottenerla.

Bonus covid 2.400 euro, scadenza 31 maggio

Gli aventi diritto, così come elencati nella circolare, potranno quindi presentare domanda entro il 31 maggio anziché entro il 30 aprile. L’istanza, si ricorda, deve essere presentata esclusivamente online direttamente o tramite il supporto gratuito offerto dai patronati.

Si precisa inoltre che la scadenza dell’istanza per i bonus covid 2.400 euro è rivolta solo a coloro che non hanno percepito in via automatica i soldi dall’Inps. Si tratta di quei soggetti che già in precedenza avevano ottenuto dall’Inps il bonus covid da 1.000 euro a novembre e dicembre 2020 e per i quali l’istituto ha già predisposto il pagamento.

Fra coloro che devono presentare domanda per il bonus covid 2.400 euro vi sono, in base al decreto Sostegni, anche le seguenti due nuove categorie di lavoratori. Si tratta di

  • lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • operatori dello spettacolo con almeno 30 giornate di contribuzione tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021 con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75 mila euro.

Soggetti beneficiari

In base alla circolare Inps di cui sopra, i lavoratori beneficiari dell’indennità una tantum bonus covid 2.400 euro, di cui al decreto Sostegni, sono i lavoratori:

  • stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • intermittenti;
  • autonomi occasionali;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • dello spettacolo.

Compatibilità e incompatibilità

Il bonus covid 2.400 euro non può essere cumulato con altre indennità Inps.

Come per i decreti precedenti, il bonus non è cumulabile con la pensioni o col Ape Sociale. Nemmeno con il reddito di emergenza o altri sussidi erogati da enti locali.

L’indennità è invece cumulabile con il reddito di cittadinanza a patto che quest’ultimo sia inferiore al bonus covid 2.400 euro. In questo caso l’Inps corrisponde la differenza per ciascuna mensilità.  Il beneficio è altresì cumulabile con la Naspi o la Dis-Coll. Fermo restando che, per i lavoratori stagionali o in somministrazione nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, non bisogna essere percettori di indennità di disoccupazione alla data del 23 marzo 2021.