Al fine di continuare a sostenere le imprese impegnate nel turismo, fortemente danneggiate dalle conseguenze economiche derivanti dai provvedimenti restrittivi adottati, in questi ultimi due anni, a causa della pandemia Covid-19, il legislatore, con il decreto Sostegni-ter (convertito in legge), istituisce un bonus contributi per agenzia viaggi e tour operator.

Il beneficio si sostanzia nell’esonero dal versamento dei contributi (esclusi i premi e contributi INAIL) per i propri dipendente. L’esenzione è da intendersi ovviamente per la parte a carico del datore di lavoro.

Bonus contributi solo per 5 mesi

Allo stesso tempo, è stabilito che il bonus contributi in esame, si applica per un periodo limitato. In dettaglio trova applicazione per un massimo di 5 mesi, anche non continuativi, relativi al periodo di competenza che va da aprile ad agosto.

Si tenga presente che, l’esonero

  • è fruibile entro il 31 dicembre 2022
  • viene riparametrato e applicato su base mensile.
  • non incide sull’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche
  • è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Ad ogni modo l’applicazione del bonus contributi agenzie viaggio e tour operator è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea, Se non perviene autorizzazione il beneficio non può ritenersi efficace (e, quindi, non è applicabile).

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