Al fine di assicurare condizioni di lavoro adeguate nel settore dell’edilizia e per accrescere i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, il legislatore ha previsto che, per gli interventi lavori edili (ammessi ai bonus casa) di importo complessivo superiore a 70.000 euro

  • la detrazione fiscale spetta se nell’atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La regola si applica, quindi, al bonus ristrutturazione 50%, ecobonus ordinario, superbonus, ecc.

L’indicazione anche in fattura

Dunque, la condizione che l’impresa applica i contratti collettivi nazionali del settore edile deve essere riportata nell’atto con cui il committente affida i lavori all’impresa stessa. Tale esigenza è obbligo, laddove i lavori da realizzare siano di importo complessivo superiore a 70.000 euro.

Inoltre, la legge dice che la condizione di cui sopra deve essere anche indicata nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori medesimi. A stabilirlo è espressamente il comma 43-bis della legge n. 234/2021.

Si tenga presente che quando fa la sua dichiarazione redditi (in cui godere della detrazione fiscale), il committente deve portare al CAF o al professionista sia l’atto di affidamento dei lavori sia le fatture di spesa da cui si evince la citata condizione. Tali documenti servono al CAF o professionista ai fini del rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione stessa.

Bonus casa oltre 70.000 euro, come rimediare all’omissione in fattura

Potrebbe accadere che le fatture di spesa non riportino l’indicazione della condizione che l’impresa applica i contratti collettivi nazionali del settore edile. In tal caso, dunque, si pone il dubbio se ciò incide sul diritto per il committente a godere o meno del bonus casa legato ai lavori eseguiti.

In soccorso arriva l’Agenzia Entrate con la Circolare n. 19/E del 2022 e Circolare n. 17/E del 2023. Nei due documenti di prassi è stato chiarito che l’omessa indicazione della citata condizione nelle fatture non comporta la NON possibilità di avere la detrazione fiscale.

Ciò, tuttavia, purché la condizione sia comunque indicata nell’atto di affidamento (contratto di appalto) e purché il committente si faccia rilasciare dall’impresa appaltante una dichiarazione sostitutiva con la quale l’impresa stessa attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione degli interventi relativi alle fatture prive di indicazione. Tale dichiarazione sostitutiva deve essere esibita al CAF/professionista per il rilascio del visto.

Riassumendo

  • per lavori edili iniziati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro è necessario che nell’atto di affidamento dei lavori sia indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali
  • la condizione di cui sopra deve essere indicata anche in fattura
  • se la fattura non riporta l’indicazione della condizione è possibile farli rilasciare una dichiarazione sostitutiva dall’impresa.