In tema di misure economiche a sostegno del reddito dei lavoratori, una possibile causa di confusione e perplessità, è senz’altro quella inerente la base reddituale su cui dover calcolare l’eventuale aiuto economico. Ad esempio: per quanto riguarda il calcolo del cosiddetto “Assegno per nucleo familiare (ANF)”, la normativa non è delle più chiare e semplici.

Una nostro lettrice ci chiede se: Il bonus bebè concorre al calcolo dei redditi per l’assegno del nucleo familiare?”.

Cosa è, e a chi spetta l’assegno per nucleo familiare?

L’assegno per il nucleo familiare, è una misura economica che spetta ad alcune categorie di lavoratori dipendenti e ai titolari di prestazioni previdenziali, erogato in base alla tipologia del nucleo familiare, al numero dei suoi componenti e al reddito complessivo del nucleo.

E’ l’INPS, che di anno in anno, attraverso la pubblicazione di tabelle emanate con una circolare, stabilisce la misura degli importi da erogare.

Tali assegni vengono erogati in un periodo di tempo che decorre dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo, ma riferiti ai redditi percepiti nell’anno d’imposta precedente.

Ad esempio: l’assegno per nucleo familiare 2019 / 2020, erogato da luglio 2019 a giugno 2020, viene calcolato in base ai redditi dichiarati nel periodo d’imposta 2018.

Questa misura economica spetta a:

  • Lavoratori dipendenti del settore privato;
  • Lavoratori dipendenti agricoli;
  • Lavoratori domestici e somministrati;
  • Lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
  • Lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;
  • Titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
  • Titolari di prestazioni previdenziali;
  • Lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

 

Quali redditi rientrano nel calcolo dell’assegno?

Secondo l’INPS: i redditi da considerare ai fini del calcolo dell’assegno, sono i redditi complessivi percepiti dall’intero nucleo familiare, ossia la somma dei redditi di ogni componente, «assoggettabili all’ IRPEF, al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.

Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro)».

 

Quali redditi non rientrano nel calcolo dell’assegno?

Sempre l’INPS chiarisce che non devono essere dichiarati i seguenti redditi:

  • I trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
  • I trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
  • Le rendite vitalizie erogate dall’INAIL, le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
  • Le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;
  • Le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
  • Gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
  • Gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
  • L’indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
  • Gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.

In conclusione

Per quanto finora detto, pur non volendo sostituirci in alcun modo al parere di un professionista di fiducia, riteniamo che il bonus bebè non è da considerarsi nel computo del calcolo del reddito per gli “Assegni per nucleo familiare”, esso non è un reddito assoggettabile ad Irpef. Ai sensi dell’art. 2, comma 1 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 27 febbraio 2015, non deve essere dichiarato attraverso Mod. 730 o Mod. redditi, in quanto è una misura economica esente da Irpef.

Inoltre questo bonus rientra a pieno titolo in una delle categorie, espressamente previste dall’INPS, di redditi da non considerare nel calcolo.

Nella fattispecie esso rappresenta uno dei cosiddetti “trattamenti di famiglia comunque denominati, dovuti per legge”.