L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 461 del 21 settembre 2022, ha fornito utili chiarimenti in merito al cosiddetto bonus barriere architettoniche. Si tratta della detrazione prevista dal decreto Rilancio, pari al 75 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Il contribuente ha chiesto all’Agenzia delle entrate se il contributo in argomento possa essere fruito insieme al bonus ristrutturazione pari al 50 per cento per lo stesso intervento di ristrutturazione edilizia.

Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito contribuente

L’Istante ha dichiarato di essere proprietaria, insieme al proprio coniuge, di due appartamenti adiacenti. Per consentire alla figlia affetta da disabilità motoria grave di accedere ai locali autonomamente, hanno deciso di avviare degli interventi finalizzati al collegamento delle due unità immobiliari di proprietà ed all’eliminazione delle barriere architettoniche al loro interno. In particolare, sono state ampliate le porte degli interni (bagni, stanza da letto, cucina), adeguato il bagno per soddisfare le esigenze in materia di handicap ecc.

Tanto premesso, il contribuente chiede all’Agenzia delle entrate se, nel caso appena prospettato, sia possibile fruire del cosiddetto bonus barriere architettoniche del 75 per cento e, al tempo stesso, al bonus ristrutturazione al 50 per cento per il collegamento tra i due appartamenti.

Bonus barriere architettoniche e bonus ristrutturazioni, quando scatta la doppia detrazione

La risposta dell’Agenzia delle entrate all’interpello del contribuente è positiva.

Come chiarito con la circolare n. 23 del 23 giugno 2022, il bonus barriere architettoniche si aggiunge alla detrazione del 110 per cento delle spese (cd. Superbonus 110%), nonché alla detrazione del 50 per cento delle spese sostenute per le opere finalizzate all’abbattimento e all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Pertanto, con riferimento al caso di specie, qualora tali interventi di ristrutturazione rispettino le caratteristiche tecniche previste dalla normativa in argomento e, dunque, possano essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, “l’Istante potrà fruire della detrazione di cui all’articolo 119 – ter del decreto Rilancio, in relazione alle relative spese sostenute nel periodo di imposta 2022.

La medesima detrazione spetta, inoltre, anche per le spese sostenute per le opere di completamento degli stessi interventi, quali quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari”.

Infine, spiega l’Agenzia delle entrate, “alle altre spese sostenute per gli interventi per il collegamento dei due appartamenti, comprensive dell’eventuale sostituzione di una delle porte di ingresso esterno con serramenti, l’Istante potrà fruire del bonus ristrutturazione pari al 50 per cento delle spese sostenute”.