L’Agenzia delle Entrate ci smentisce sul nuovo bonus barriere architettoniche 75%. Ci smentisce sulla casistica del decesso. Dice ufficialmente che in caso di morte del beneficiario, le quote residue di detrazione non si trasferiscono agli eredi.

Una disparità di trattamento rispetto agli altri bonus edilizi. Anzi, un qualcosa che non “comprendiamo” visto che nel campo del bonus ristrutturazione (che tra l’altro spetta anche per lavori finalizzati all’abbattimento di barriere architettoniche) è previsto il contrario. Non a caso noi di Investireoggi.

it (in qualche precedente articolo) avevamo dato per scontato che si applicasse la stessa regola.

Andiamo con ordine.

Come funziona la detrazione fiscale

Il bonus barriere architettoniche 75% fa il suo debutto nel Modello 730/2023 (anno d’imposta 2022). Infatti, è stato introdotto dal comma 42 della legge di bilancio 2022. E’ una detrazione fiscale riconosciuta a fronte di spese sostenute per lavori finalizzati all’eliminazione/abbattimento barriere architettoniche.

Fu inizialmente previsto solo per spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Poi è arrivata la proroga fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

Lo sgravio fiscale è in 5 quote annuali di pari importo, con possibilità di optare per sconto in fattura o cessione del credito (questo bonus non rientra nello stop deciso con il decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023.

I lavori finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche rientrano anche tra quelli ammessi al bonus ristrutturazione 50% (detrazione in 10 anni). I due benefici non sono però cumulabili ma alternativi. Se, quindi, un contribuente nel 2022 ha sostenuto spese finalizzate all’abbattimento di barriere architettoniche deve decidere se, nel 730, per queste spese vuole il bonus ristrutturazione 50% o il bonus barriere architettoniche 75%.

Il bonus barriere architettoniche 75%, in caso di decesso non si trasferisce

Con riferimento al bonus ristrutturazione 50%, il legislatore espressamente indica che, se durante il periodo in cui si sta godendo della detrazione fiscale, il beneficiario muore, le rate residue di detrazione non godute si trasferiscono esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

Tale condizione di detenzione del bene deve sussistere non soltanto per l’anno di accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate di detrazione.

La stessa regola, invece, NON si applica per il bonus barriere architettoniche 75%. A dirlo è l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 17/E del 2023 dove si legge che

in assenza di specifiche disposizioni, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese.

Ne consegue che, se il contribuente muore durante gli anni in cui sta godendo del bonus, le quote residue non godute andranno perse.

Riassumendo…

  • il bonus ristrutturazione 75% ha fatto il suo debutto con le spese sostenute nel 2022 e si applica a quelle sostenute entro il 31 dicembre 2025
  • è alternativo (e non cumulabile) al bonus ristrutturazione 50% per gli stessi lavori
  • in caso di decesso del beneficiario, le quote residue non godute del bonus ristrutturazione 50% si trasferiscono agli eredi che conservano la detenzione materiale della casa oggetto dei lavori
  • in caso di decesso del beneficiario, le quote residue non godute del bonus barriere architettoniche 75% NON si trasferiscono agli eredi ma andranno perdute (Circolare Agenzia Entrate n. 17/E del 26 giugno 2023).