Continuano i nostri approfondimenti su aspetti particolari del nuovo bonus barriere architettoniche 75% introdotto dalla legge di bilancio 2022 e poi prorogato fino al 2025.

Una detrazione ad hoc, voluta dal legislatore a fronte di spese sostenute per lavori finalizzati all’abbattimento/eliminazione barriere architettoniche. È un beneficio fiscale alternativo e non cumulabile al bonus ristrutturazione 50% previsto per le stesse spese.

Lo sgravio fiscale si gode in 5 quote annuali di pari importo, con possibilità di optare per sconto in fattura o cessione del credito.

Come per gli altri bonus edilizi, è necessario che il pagamento si fatto con bonifico parlante.

I requisiti per avare la detrazione

L’Agenzia Entrate, nella recente Circolare n. 17/E del 2023, indica i requisiti per avere il bonus barriere architettoniche 75% e alcuni esempi di lavori che vi rientrano.

Ai fini del beneficio, in dettaglio, è detto che è necessario che gli interventi realizzati rispettino requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

In sostanza deve trattarsi di interventi atti a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

Se quindi, ad esempio, si ristruttura un bagno per allargare e sostituire le porte e ciò è finalizzato a garantirne l’accessibilità ai disabili, allora questo lavoro è ammesso al beneficio.

Il bonus barriere architettoniche 75% sulla casa in costruzione

Nella stessa Circolare n. 17/E del 2023 l’Agenzia Entrate chiarisce anche quali sono le condizioni in cui deve trovarsi l’immobile oggetto dei lavori.

L’Amministrazione finanziaria evidenzia che la normative circoscrive il bonus barriere architettoniche 75% a lavori fatti su edifici “già esistenti”. Pertanto, continua a dire l’Agenzia Entrate

l’agevolazione non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.

Come per il bonus ristrutturazione, la prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dello stesso in Catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’ICI o, dal 2012, dell’IMU ove dovuta (Circolare n. 17/E del 2023).

Riassumendo…

  • il bonus barriere architettoniche 75% è sulle spese fatte dal 2022 al 2025
  • la detrazione si spalma in 5 quote annuali di pari importo
  • si può optare per lo sconto in fattura e cessione del credito
  • vale solo per lavori fatti su edifici esistenti
  • non si può avere per lavori fatti su edifici in costruzione.