Il limite di spesa su cui applicare il bonus barriere architettoniche 75% per lavori fatti sull’edificio condominiale si calcola in funzione delle unità immobiliari che compongono il condominio stesso.

Quanto affermato è stato spunto per alcuni nostri lettori che ci hanno posto un quesito. In pratica, ci viene chiesto se, ad esempio, nel caso di condominio formato da 10 appartamenti e 5 pertinenze (garage), ai fini della determinazione del limite massimo di spesa, bisogna conteggiare 15 unità immobiliari oppure solo 10 (escludendo, quindi, le pertinenze).

La detrazione è in 5 anni

Prima di rispondere ai lettori, è doveroso soffermarsi sul funzionamento del bonus barriere architettoniche 75%. Si tratta di una detrazione fiscale pari al 75% delle spese sostenute per lavori finalizzati all’abbattimento/eliminazione delle barriere architettoniche.

Lo sgravio si spalma in 5 quote annuali di pari importo. Questo bonus non è interessato dallo stop allo sconto in fattura e cessione del credito (decreto-legge n. 11/2023) in vigore dal 17 febbraio 2023.

Inizialmente la detrazione fu prevista per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Successivamente è stata prorogato anche alle spese fatte nel 2023, 2024 e 2025. Dunque, stando così le cose, il bonus barriere architettoniche in esame spetta per spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.

Spetta sia per lavori fatti sulla singola unità immobiliare (casa, appartamento, ecc.), sia laddove trattasi di lavori fatti su parti comuni del condominio. In quest’ultimo caso la detrazione spetta a ciascun condominio in funzione della partecipazione alla spesa (determinata in base ai millesimi di proprietà).

Bonus barriere 75%, il calcolo del limite spesa in condominio

Il beneficio non si applica in misura illimitata. Anche qui, infatti, sono previsti dei limiti massimi di spesa. In dettaglio, lo sgravio del 75% si applica su un limite di spesa pari a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Ciò significa che se, ad esempio, Antonio abita in condominio e fa lavori sul suo singolo appartamento, il limite da considerare è 50.000 euro.

Laddove, Antonio, fa lavori sul suo singolo appartamento e poi si fanno anche lavori sull’edificio condominiale composto da 9 unità immobiliari, scattano due limiti di spesa, ossia:

  • 50.000 euro per gli interventi che Antonio fa sul suo singolo appartamento
  • 180.000 euro (ossia 30.000 moltiplicato per 9 unità immobiliari) con riferimento a lavori sulle parti comuni del condominio.

Secondo quanto previsto dal legislatore, per il bonus barriere architettoniche 75% condominiale, le pertinenze hanno un limite autonomo. Quindi, l’unità immobiliare è da conteggiare a parte.

Ne consegue che nel caso prospettato dai nostri lettori, il limite di spesa per gli interventi fatti sull’edificio condominiale è di 450.000 euro, vale a dire 30.000 moltiplicato per 15 unità immobiliari (appartamenti più pertinenze). Resta fermo che per lavori fatti sul singolo appartamento vale il solo limite di 50.000 euro.