Il bonus al 75% per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche spetta anche per i lavori effettuati sugli edifici condominiali.

Per legge, ex art.119-ter del DL 34/2020, decreto Rilancio, il bonus al 75% spetta su un limite di spesa che dipende dal tipo di immobile oggetto di lavori.

Per i lavori condominiali, ad esempio, se riferiti ad edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari (appartamenti e pertinenze) la spesa massima detraibile ( o ammessa allo sconto o ancora alla cessione) sarà pari a 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio stesso.

Da qui, è utile chiedersi se il singolo condomino potrò detrarre al 75% più delle 40.000 euro di spesa riconosciute per singola unità immobiliare.

Il bonus 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Il bonus al 75% copre una serie di interventi che rispettano i requisiti di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, in materia di: prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

Sono agevolati lavori quali:

  • la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
  • il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
  • il rifacimento di scale e ascensori;
  • l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).

Il contribuente può anche optare per lo sconto in fattura 75% o per la cessione del credito.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Bonus 75% lavori condominiali. Il singolo condomino può sforare i limiti di spesa

In premessa ci siamo chiesti se il singolo condomino potrò detrarre al 75% più delle 40.000 euro di spesa riconosciute per singola unità immobiliare.

Per fare un esempio, nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro x 8 (320.000 euro) e 30.000 euro x 7 (210.000 euro).

In questo caso, come da circolare, Agenzia delle entrate, n°22/2023:

considerato che il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.

Dunque,  ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio. Anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare che possiede.

Riassumendo…

  • Il bonus al 75% per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche riguarda anche i lavori effettuati sugli edifici condominiali;
  • il contribuente può anche optare per lo sconto in fattura 75% o per la cessione del credito.
  • ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà.