Per il bonus barriere architettoniche 75% il legislatore ha deciso di comportarsi diversamente dagli altri bonus edilizi in caso di decesso del contribuente e anche in caso di vendita dell’immobile oggetto dei lavori.

Il bonus barriere architettoniche 75%, ricordiamo, è stato previsto dalla legge di bilancio 2022. Una detrazione fiscale riconosciuta a fronte di spese sostenute per lavori finalizzati all’abbattimento/eliminazione di barriere architettoniche. Successivamente è prorogato anche alle spese sostenute negli anni 2023, 2024 e 2025.

Lo sgravio fiscale è da godere in 5 quote annuali di pari importo, con possibilità di optare per sconto in fattura o cessione del credito.

Alternativo al bonus ristrutturazione 50%

Prima che venisse introdotto, per le spese sostenute a fronte di questi lavori era, comunque, ammesso il bonus ristrutturazione 50% (detrazione in 10 anni). Che ancora esiste fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.

Pertanto, chi oggi fa lavori finalizzati all’abbattimento di barriere architettoniche ha la possibilità di scegliere se godere del bonus 75% oppure del bonus ristrutturazione 50%. I due benefici fiscali sono alternativi e non cumulabili.

In entrambi i casi è previsto che al fine di avere lo sgravio è indispensabile che la spesa sia pagata con bonifico parlante, ossia quello da cui risultano:

  • causale di versamento;
  • codice fiscale del beneficiario del bonus;
  • dati fiscale del destinatario del bonifico (impresa/fornitore).

Il bonus barriere architettoniche 75% in caso di vendita

Il due bonus presentano importanti differenze. In primis, mentre il bonus barriere architettoniche 75% si gode in 5 quote annuali di pari importo, il bonus ristrutturazione 50% si gode in 10 quote annuali di pari importo.

Altra differenza risiede nella circostanza in cui, durante gli anni di godimento del beneficio fiscale, il contribuente muore oppure vende l’immobile.

Nel bonus ristrutturazione, in caso di decesso del contribuente durante gli anni in cui questi sta godendo dello sgravio fiscale, le quote residue di detrazione non godute si trasferiscono all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

In caso di decesso del contribuente durante gli anni di godimento del bonus barriere architettoniche 75%, invece, le quote residue non si trasferiscono a nessuno. Quindi, andranno perdute (Circolare n. 17/E del 2023).

Se durante gli anni di godimento del bonus ristrutturazione, il contribuente vende l’immobile oggetto dei lavori, regola vuole che le quote di detrazione non ancora godute si trasferiscono, salvo diverso accordo, all’acquirente. L’accordo che le quote di detrazione restano al venditore deve essere specificato nell’atto di vendita.

Nel bonus barriere architettoniche, invece, in caso di vendita dell’immobile, la detrazione resta in ogni caso in capo al contribuente che ha sostenuto le spese per i lavori (in genere il venditore) – Circolare n. 17/E del 2023.

Riassumendo…

  • il bonus ristrutturazione 75% è previsto per spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025
  • per le stesse spese è previsto anche il bonus ristrutturazione 50%
  • i due bonus sono alternativi e non cumulativi
  • in caso di vendita dell’immobile oggetto dei lavori, le quote residue non godute del bonus ristrutturazione 50% si trasferiscono all’acquirente, salvo diverso accordo
  • in caso di vendita dell’immobile oggetto dei lavori, le quote residue non godute del bonus barriere architettoniche 75%, restano in capo al contribuente che ha sostenuto la spesa per il lavori.