Bonus Baby sitting anche ai nonni. L’incentivo spetta di diritto anche a loro purché non siano conviventi con i figli o non convivano coi nipoti.

Lo chiarisce la circolare Inps numero 73 del 17 giugno 2020. La stessa spiega anche che vengono significativamente ampliate le modalità di fruizione del bonus e aumentato l’importo complessivamente spettante per le categorie di soggetti ammessi al beneficio.

Bonus baby sitting anche ai nonni

La circolare Inps spiega testualmente infatti che “(…) in via ulteriore, su conforme parere ministeriale, si chiarisce la non applicabilità del principio di carattere generale della presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare, salvo si tratti di familiari conviventi con il richiedente e, ovviamente, di soggetti titolari della responsabilità genitoriale (genitore, anche se non convivente, separato/divorziato)”.

Quindi, “in caso di convivenza, i familiari sono esclusi dal novero dei soggetti ammessi a svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitting remunerate mediante il bonus in argomento”. Pertanto il bonus da 1.200 euro spendibile entro il 31 luglio 2020 potrà essere esteso anche ai familiari non conviventi.

Come richiedere il bonus baby-sitting

Ricordiamo che gli interessati potranno richiedere il bonus baby sitting presentando domanda online all’Inps direttamente dalla Home Page del sito, nel quale compare il link dedicato. Possono presentare la domanda per i nuovi bonus anche coloro che abbiano già fruito della prestazione di bonus per servizi di baby-sitting per un importo massimo di 600 euro, nella prima fase dell’emergenza. Tali ultimi soggetti possono effettuare una nuova richiesta di bonus finalizzata ad ottenere l’importo integrativo del precedente, senza tuttavia superare gli importi massimi previsti.

Accesso mediante PIN Inps

Per accedere al modulo di presentazione della richiesta del bonus da 1.200 euro baby sitting, è necessario munirsi di PIN dispositivo. Per chi non ne fosse in possesso, è possibile effettuare la registrazione in pochi istanti e ottenere il PIN in forma semplificata per poi accedere alla richiesta di prestazione (messaggio Inps n. 1381/2020).

Fatta salva la possibilità di inviare la domanda di bonus baby sitting con modalità semplificata, per la successiva fase dei pagamenti tramite libretto di famiglia, il cittadino dovrà essere in possesso del PIN dispositivo. In alternativa al portale web dell’Istituto, la stessa domanda di bonus baby-sitting può essere inoltrata tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact center la sola prima parte del PIN. Infine, si ricorda che la prestazione può essere richiesta anche avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato.

Erogazione del bonus

Per quanto concerne le modalità di erogazione della prestazione, il bonus per servizi di baby-sitter è erogato dall’Inps mediante il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50; in tal caso, i beneficiari hanno l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di Libretto Famiglia sul sito Inps, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali “Libretto Famiglia link”. Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting. Dopo tali adempimenti preliminari, una volta concesso il bonus da parte dell’INPS, il genitore beneficiario deve effettuare la c.d. “appropriazione” del bonus tramite Libretto Famiglia entro il termine di 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda, mediante i canali telematici indicati nella domanda stessa. Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020, da rendicontare nell’apposita procedura entro il 31 dicembre 2020.