L’assegno unico universale, a partire da marzo 2022 sostituisce prestazioni quali il Premio alla nascita (Bonus mamma domani), l’Assegno di natalità (Bonus bebè), gli ANF e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni.

Rimane invece il bonus asilo nido, in alcuni casi, anche senza ISEE minorenni.

Il bonus asilo nido

Il bonus asilo nido è stato introdotto con la Legge n°232/2016, Legge di bilancio 2017.

Inizialmente il bonus era pari a 1.000 euro, calcolato su base annua ossia parametrato in undici mensilità, per:

  • il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché
  • l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

Le disposizioni attuative della norma sono state definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 17 febbraio 2017.

Con la Legge n° 145/2018, legge di bilancio 2019 e la successiva Legge n° 160/2019, Legge di bilancio 2020, il legislatore ha rispettivamente:

  • elevato l’importo del predetto bonus a 1.500 euro annui,
  • a decorrere dall’anno 2020, ha ulteriormente incrementato l’importo del contributo portandolo ad un massimo di 3.000 euro, nell’ipotesi di ISEE minorenni, in corso di validità, fino a 25.000 euro.

La domanda per il contributo può essere presentata dal genitore del minore nato o adottato per uno dei seguenti eventi:

  • pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (d’ora in poi denominato “Contributo asilo nido”);
  • utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche (d’ora in poi denominato “Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione”).

Il bonus asilo nido senza ISEE minorenni

Con l’ultimo intervento della Legge di bilancio 2020, l’importo massimo spettante a titolo di bonus asilo nido è determinato in base all’ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.

Attenzione, in assenza dell’indicatore valido (bonus asilo nido senza ISEE) o qualora il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, il bonus spetta in misura non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili). Fermo restando che, qualora dovesse essere successivamente presentato un ISEE minorenni valido, a partire da tale data, verrà corrisposto l’importo maggiorato fino ad un massimo di 3.000 euro annui, sussistendone i requisiti.

Dunque, l’importo verrà aggiornato in corso d’anno.

Ad ogni modo, come da circolare INPS n° 27/2020, gli importi massimi concedibili in base all’ISEE minorenni in corso di validità, sono così individuati:

  • ISEE minorenni fino a 25.000 euro: budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,72 euro).
  • ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro: budget annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 euro).
  • con un ISEE minorenni da 40.001 euro: budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 euro).

Attenzione, il contributo mensile erogato dall’Istituto non potrà comunque eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

Il bonus asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale per la frequenza degli asili nido prevista dall’ articolo 2, comma 6, della legge n. 203/2008.

Al contrario, Bonus asilo nido e assegno unico sono cumulabili.

A breve l’INPS pubblicherà un messaggio con le istruzioni operative per le richieste del bonus nido per l’anno 2022.