Il bonus ascensore 75% cambia volto dal 30 dicembre 2023, ossia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 212/2023 (c.d. decreto Salva Superbonus). Cambiano i requisiti e cambiano anche le modalità di pagamento delle spese. Inoltre, si restringe notevolmente il campo di applicazione dello sconto in fattura e cessione del credito.

Ci troviamo nel campo del bonus barriere architettoniche 75% introdotto a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 e in essere fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 (salvo proroghe). Parliamo della detrazione fiscale riconosciuta a fronte di lavori finalizzati all’abbattimento/eliminazione barriere architettoniche.

Uno sgravio fiscale da spalmare in 5 quote annuali di pari importo, con possibilità di opzione per sconto in fattura e cessione del credito. Opzioni queste che, non furono interessate per nulla dallo stop imposto ai bonus edilizi con il decreto-legge n. 11/2023 (c.d. decreto cessioni).

Prima del salva Superbonus

Con il decreto Salva Superbonus, il bonus ascensore 75% non è stato toccato nella “spettanza” ma nei requisiti.

Antecedente a detto provvedimento, l’Agenzia Entrate forniva un elenco semplificativo dei lavori ammessi al bonus barriere 75% (Circolare n. 17/E del 2023). Si trattava di:

  • sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
  • rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
  • rifacimento di scale e ascensori;
  • inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

Tali interventi edilizi venivano ammessi al 75% purché rispettati i requisiti sull’abbattimento barriere architettoniche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Requisiti questi che non andava asseverati o certificati in nessun modo.

Bonus ascensore 75%, come cambia

A partire dalle spese sostenute dal 30 dicembre 2023, le cose cambiano. Il legislatore con il decreto salva Superbonus stabilisce che sono ammessi al 75% solo lavori aventi ad oggetto

  • scale;
  • rampe;
  • installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Dunque, il bonus ascensore 75% resta.

Rimane fermo anche che i lavori effettuati deve rispettare i requisiti sull’abbattimento di cui al richiamato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Questa volta, il legislatore stabilisce che tali requisiti devono essere “asseverati”.

Altra novità e che, se si vuole avere il bonus ascensore 75% (e il bonus barriere 75% in genere), è espressamente detto, che il pagamento della spesa deve risultare da bonifico parlante. Quindi, quello da cui si evincono:

  • causale di versamento;
  • dati fiscali del beneficiario del bonus;
  • partita IVA/codice fiscale del destinatario del bonifico (impresa/fornitore).

A tal proposito, si ricorda anche che con la legge di bilancio 2024, cambia la misura della ritenuta d’acconto operata da banca/posta su tale tipo di bonifico. Dal 1° marzo 2024, la ritenuta d’acconto sul bonifico parlante passa all’11% (rispetto all’attuale 8%).

Sconto in fattura e cessione credito limitati per il bonus ascensore 75%

Il decreto Salva Superbonus interviene limitando notevolmente la strada dell’opzione per sconto in fattura e cessione del credito anche per il bonus barriere e, dunque, per il bonus ascensore 75%. A far data dal 30 dicembre 2023, le due opzione sono ancora possibili solo se trattasi di lavori fatti:

  • sull’edificio condominiale;
  • ovvero, da persone fisiche, su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che trattasi di abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento (quoziente familiare) non superiore a 15.000 euro. Tale requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare è presente un soggetto disabile).

Lo sconto in fattura e cessione del credito, inoltre, sono ancora previsti se, prima del 30 dicembre 2023:

  • in caso di lavori NON in edilizia libera, risulti presentato il titolo abilitativo;
  • laddove trattasi di lavori in edilizia libera
    • risultino iniziati i lavori
    • oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Riassumendo…

  • il decreto salva Superbonus (decreto-legge n. 212/2023) modifica il bonus barriere 75% e, quindi, anche il bonus ascensore 75%
  • dalle spese sostenute a partire dal 30 dicembre 2023
    • i requisiti sull’abbattimento devono essere asseverati
    • espressamente è detto che le spese devono pagarsi con bonifico parlante
    • si restringe notevolmente il campo di applicazione dello sconto in fattura e cessione del credito.