Una delle novità più rilevanti contenuta nel decreto Rilancio è sicuramente la detrazione al 110% riconosciuta sia per l’eco bonus che per il sisma bonus. Detrazione che può essere utilizzata  in dichiarazione dei redditi oppure trasformata in sconto o credito d’imposta.

Il credito d’imposta può essere ceduto sia al fornitore dei lavori sia a banche e ad altri intermediari finanziari.

Ecco come cedere la detrazione al fornitore e quali sono i limiti operativi da considerare.

I bonus al 110%: ecobonus e sismabonus

Il decreto Rilancio ha aumentato al 110% la percentuale di detraibilità delle spese sostenute per:

  • interventi di risparmio energetico (art.14 D.l. 63/2013);
  • interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico (art.16 D.l. 63/2013).

In particolare, sono agevolate del spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Difatti, possono beneficare delle detrazioni al 110%: i condomìni, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni nonché gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati. Inoltre,  sono ammesse:

  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa,
  • gli enti del Terzo settore, nonché
  • le associazioni e dalle società sportive dilettantistiche per determinate tipologie di intervento.

Non sono agevolati al 110% immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Ammesse le secondo case e le villette a schiera.

Eco bonus: interventi e limiti agevolabili

Rientrano nell’eco bonus al 110% i seguenti interventi:

  1. isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda;
  2. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
  3. installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
  4. installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

La detrazione dei cui al punto 1 opera con i seguenti limiti di spesa: 50.000 euro per gli edifici unifamiliari; 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari. Inoltre, il limite è di 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione al 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico. In tale caso operano i limiti di spesa ordinari. A condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al punto 1 e 2.

Sisma bonus al 110%

Anche per l’adozione di misure antisismiche la detrazione passa al 110%.  Tuttavia, le agevolazioni in parola  non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4. Zone individuate come da ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, datata 20 marzo 2003.

La detrazione maggiorata è riconosciuta anche per la  realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

Detrazione , sconto o cessione

Le detrazioni fiscali eco bonus  e sisma bonus possono essere scaricati dalle tasse in 5 quote annuali di pari importo. In alternativa, il contribuente può optare:

  • per un contributo, sotto forma di sconto praticato dal fornitore dei lavori (se da il consenso);
  • per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facolta’ di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Laddove si opta per lo sconto, il fornitore lo recupero sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in F24 o ulteriormente cedibile ad altri soggetti. Ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Difatti, le suddette opzioni riguardano anche i lavori di ristrutturazione detraibili al 50% nonché  l’installazione delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.

A tal proposito, anche per quest’ultimi interventi si beneficia del 110% se collegati all’eco bonus maggiorato.

In riferimento al sisma bonus, in caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi opera un ulteriore beneficio.  La detrazione:

  • per i premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi
  • stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo spetterà nella misura del 90 per cento anziché del 19 per cento.

La cessione ad un presso inferiore al valore nominale 

Individuata la possibilità di cessione del credito d’imposta, può accadere che le parti, contribuente e impresa, si accordino per una cessione del credito d’imposta ad un prezzo inferiore a quello che  è il suo valore nominale. In tale caso,  per l’impresa cessionaria si genera una sopravvenienza attiva; ai sensi dell’articolo 88 del DPR 917/86 (TUIR), la sopravvenienza attiva, pari alla differenza tra valore nominale e costo di acquisto del credito concorrerà, alla formazione del reddito imponibile nell’esercizio in cui il credito è acquisito.

L’operazione dovrà essere contabilizzata nel momento in cui la cessione del credito è perfezionata nel cassetto fiscale dell’impresa.

Indicazioni operative rinvenibili nella risposta, Agenzia delle entrate n° 105/2020. Documento di prassi emanato in riferimento alla cessione dell’eco bonus “ordinario”.