Il Ministero del Turismo ha pubblicato alcune FAQ sul bonus Agenzie di viaggio e tour operator, con domanda in scadenza.

Diversi sono gli aspetti chiariti dal Ministero.

In particolare, sono stati oggetto di chiarimento tra l’altro: la compilazione dell’istanza, la documentazione da allegare alla stessa, l’ambito soggettivo di applicazione del bonus.

Vediamo nello specifico le indicazioni fornire dal MIT.

Il bonus per le agenzie di viaggio e i tour operator

Quando si parla di bonus agenzia di viaggio e tour operator si fa riferimento al contributo a fondo perduto riconosciuto ad agenzie di viaggio e i tour operator operativi che, al momento della presentazione della richiesta: esercitano un’attività di impresa primaria o prevalente identificata dai codici Ateco 79.1, 79.11 o 79.12.

Il bonus è erogato a copertura della perdita di fatturato 2021 vs 2019 grazie alle risorse previste dall’art. 1 del DL 4/2022 e ss.mm.ii.  ele disposizioni attuative della misura. Nonché le regole di presentazione delle domande di contributo sono state individuate rispettivamente con:

  • il decreto del ministro del Turismo di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 giugno 2023;
  • l’avviso MIT dello scorso 31 luglio.

Le domande di bonus possono essere presentate fino alle ore 12:00 del giorno 22 settembre 2023, utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica, accessibile tramite SPID/CIE e raggiungibile al seguente link https://istanze.ministeroturismo.gov.it/

Bonus agenzie di viaggio. Pronte le FAQ

Come accento in premessa, il MIT ha pubblicato alcune FAQ sul bonus agenzie di viaggio, in vista della scadenza del 22 settembre. Noi di Investire Oggi ne abbiamo selezionato alcune di particolare importanza.

Nel caso in cui l’operatore economico sia stato autorizzato all’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio o tour operator nel corso dell’anno 2019, ai fini dell’ammissibilità della domanda di contributo deve aver subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell’anno 2019, a prescindere dalla data di autorizzazione all’esercizio dell’attività?

Sì, nel caso in cui l’operatore economico sia stato autorizzato precedentemente al 1° gennaio 2020, ai fini dell’ammissibilità della domanda di contributo deve aver subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell’anno 2019, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett.

g) del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze prot. n. 12331 del 28 giugno 2023.

Tra gli operatori economici che possono presentare domanda di contributo rientrano anche le Associazioni?

Si, ai sensi dell’art. 65 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è considerato operatore economico qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture. Pertanto, possono presentare domanda di contributo anche le Associazioni, purché siano iscritte al Registro delle Imprese con attività primaria o prevalente identificata dal codice ATECO 79.1, 79.11 o 79.12. 

Chi è tenuto a presentare il modulo “Dati economici” (Allegato 2)? A cosa serve?

È tenuto a presentare il modulo “Dati economici” (Allegato 2 all’Avviso pubblico del 31 luglio 2023, prot. 14406, disponibile al seguente link: https://www.ministeroturismo.gov.it/criteri-e-modalita/) esclusivamente l’operatore economico autorizzato all’attività precedentemente al 1° gennaio 2020. Il modulo “Dati economici” (Allegato 2) è finalizzato a certificare i dati economico-contabili dichiarati in sede di istanza e deve essere sottoscritto digitalmente da un professionista abilitato.

Infine, in merito al calcolo del contributo bonus agenzie di viaggio, è ribadito che lo stesso è calcolato secondo le modalità di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 giugno 2023, prot. n. 12331.

Riassumendo…

  • entro il 22 settembre agenzie di viaggio e tour operator possono presentare domanda di contributo a fondo perduto;
  • è richiesta una perdita di fatturato 2021 di almeno il 30% rispetto al 2019;
  • il Ministero del Turismo ha pubblicato alcune FAQ sul bonus agenzie di viaggio e tour operator.