Il bonus affitti spetta ai giovani fino al compimento di 31 anni, i requisiti per ottenere il bonus devono essere verificati per ogni anno dei 4 per i quali può essere ottenuta l’agevolazione fiscale.

Il bonus spetta anche nell’anno in cui si compiono i 31 anni?

Ebbene, l’Agenzia delle entrate ha risposto a tale domanda con la circolare n° 9/E 2022.

Il bonus affitti

Il bonus affitti, comma 1-ter art.16 del DPR 917/86, TUIR, consiste in una detrazione fiscale per il canone di locazione di immobile abitativo destinato a residenza di giovani inquilini.

In sostanza ai giovani di età compresa tra i venti e i trentuno anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71, è riconosciuto un bonus sul canone di locazione pagato per l’immobile destinato a propria residenza.

La detrazione riguarda il canone di locazione avente ad oggetto una unità immobiliare o sua porzione. L’agevolazione è pari a di 991,60 euro per i primi quattro anni di durata contrattuale. Tale importo è riconosciuto indipendentemente dall’importo pagato per l’affitto.

Grazie all’intervento della Legge n° 234/2021, Legge di bilancio 2022, il bonus può essere anche superiore a 991,60 euro. Infatti, dal 2022,  la detrazione è pari al maggiore degli importi tra 991,60 e il 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione, entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione. Qui trovate esempio di calcolo per evitare sanzioni.

Come ribadito nella circolare n° 9/E 2022, rispetto alla disciplina precedente, la Legge di bilancio 2022:

  • ha portato il il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti;
  • riconosce la detrazione al caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell’unità immobiliare (ad esempio una stanza);
  • innalzato il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto, purché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma.

Il bonus affitti.
La verifica del requisito anagrafico

Come detto in premessa, i requisiti per ottenere il bonus devono essere posseduti non solo nell’anno di stipula del contratto di locazione ma anche negli anni successivi per i quali si richiede l’agevolazione.

Pertanto, se il contribuente soddisfa i suddetti requisiti nel primo periodo d’imposta, occorre verificare che gli stessi siano presenti anche in ognuno dei tre periodi d’imposta successivi, per fruire della detrazione in ciascuno di essi (circolare 4 aprile 2008, n. 34/E, risposta 9.1).

L’agevolazione è richiesta in dichiarazione dei redditi compilando l’apposito riquadro.

Detto ciò, è lecito chiedersi se il bonus spetta anche nell’anno in cui si compiono i 31 anni.

Ebbene, nella circolare n°9/E, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta.

Da qui, è riportato il seguente esempio:

  • se il giovane compie 31 anni in data 30 giugno 2022 e stipula il contratto di locazione precedentemente a
    tale data, ha diritto a fruire della detrazione, nel rispetto degli altri requisiti, limitatamente al periodo d’imposta 2022;
  • qualora, invece, stipuli il contratto di locazione il 30 giugno 2022 o successivamente, non potrà usufruire della
    detrazione in questione.

Dunque, bisogna prestare molta attenzione a tali passaggi per evitare controlli del fisco e il successivo recupero a tassazione di quanto non pagato causa errata applicazione dell’agevolazione.