La Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022, ha apportato diverse modifiche al bonus affitti under 31, non solo è stato ampliato l’ambito soggettivo di applicazione della norma ma anche le condizioni per accedere all’agevolazione sono state rese meno stringenti.

Detto ciò, essendo cambiata anche la modalità di calcolo del bonus, con la circolare n°9/E 2022, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato alcuni esempi per evitare di commettere errori in sede di dichiarazione dei redditi. Infatti, il bonus affitti è una detrazione che deve essere indicata nel 730 o nel modello Redditi .

E’ chiaro che se viene riportato un importo più alto rispetto a quello effettivamente spettante, il contribuente verserà un’Irpef inferiore a quella dovuta oppure otterrà un rimborso maggiore a quello che gli sarebbe aspettato se avesse calcolato correttamente il bonus.

Il bonus affitti per i giovani under 31

Il bonus affitti è disciplinato dal comma 1-ter dell’art.16 del DPR 917/86, TUIR.

In sostanza ai giovani di età compresa tra i venti e i trentuno anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71, è riconosciuta una detrazione sul canone di locazione pagato per l’immobile destinato a propria residenza.

La detrazione riguarda il canone di locazione avente ad oggetto una unità immobiliare o sua porzione. L’agevolazione è pari a di 991,60 euro per i primi quattro anni di durata contrattuale. Difatti si tratta di una detrazione forfettaria, indipendentemente dall’importo pagato per l’affitto.

Attenzione, con la legge di bilancio 2022, è stato disposto che la detrazione è pari al maggiore degli importi tra 991,60 e il 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione, entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.

Come ribadito nella circolare n° 9/E 2022, ispetto alla disciplina precedente, la Legge di bilancio 2022:

  • ha portato il il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni noncompiuti;
  • riconosce la detrazione al caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell’unità immobiliare (ad esempio una stanza);
  • innalzato il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto, purché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma.

Attenzione, il rispetto dei requisiti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione (cfr. circolare 4 aprile 2008, n. 34/E, risposta 9.1).

Esempi di calcolo

Detto ciò, essendo cambiata anche la modalità di calcolo del bonus, con la circolare n°9/E 2022, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato alcuni esempi per evitare di commettere errori in sede di dichiarazione dei redditi.

In base a quanto detto sopra, la detrazione è pari al maggiore degli importi tra 991,60 e il 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione, entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.

Da qui, ecco di preciso come deve essere calcolato il bonus affitti (Fonte circolare 9):

  • ad esempio, in caso di contratto con canone annuo stabilito a 10.800 euro (900 euro al mese), si ha diritto alla detrazione massima di 2.000 euro, in quanto il 20 per cento di 10.800 euro (pari a 2.160 euro) supera l’importo massimo riconoscibile come detrazione;
  • invece, per un canone annuo di 4.200 euro (350 euro al mese), il bonus spetta nella misura minima di 991,60 euro, poiché il 20 per cento di 4.200 euro (pari a 840 euro) è inferiore all’importo minimo riconoscibile.

Tali importi devono essere rapportati al numero dei giorni nei quali l’immobile è stato adibito a residenza del locatario.