A chi spetta il bonus 80 euro di Renzi per l’anno 2015, come funziona e i requisiti anche in caso di fruizione dell’Aspi, nel messaggio dell’INPS n. 2946 del 29 aprile 2016.

Bonus 80 euro 2105 Renzi

Ha ad oggetto la stabilizzazione del credito di imposta (c.d.bonus 80 euro), previsto dall’articolo 1, commi da 12 a 15, della legge 190 del 23 dicembre 2014, n.190, la Legge di Stabilità 2015, il messaggio con cui l’Inps fornisce ulteriori chiarimenti in merito a chi spetta il bonus 80 euro.

 A chi spetta bonus 80 euro: requisiti

I requisiti necessari per la concessione del bonus 80 euro anno 2015 riguardano innanzitutto a chi spetta bonus 80 euro.

In particolare sono soggetti fruitori i contribuenti che siano titolari di un reddito da lavoro dipendente di cui all’art.49 del T.U.I.R. comma 1 e comma 2 lett.b) nonchè i titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente di cui al comma 1 dell’art. 50 del T.U.I.R. Sono esclusi dalla fruizione del bonus:

  • titolari di redditi da pensione di cui all’art.49, comma 2, lett.a ) del T.U.I.R.
  • titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente diversi da quelli richiamati al paragrafo 2 della circolare 67/2014
  • titolari di redditi professionali ed in ogni caso i redditi prodotti da titolari di partita IVA in forma autonoma o di impresa
  • i cosiddetti “incapienti” ossia coloro che hanno un’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente, inferiore o uguale alle detrazioni determinate per il medesimo reddito.

 

Bonus 80 euro 2015

Tale credito, è pari a:

  • 960 euro, se i soggetti di cui sopra sono titolari di un reddito complessivo non superiore a 24.000 euro. rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
  • in misura ridotta se invece il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.00o euro. In quest’ultimo caso il credito è determinato dal rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.

Il credito è rapportato al periodo di lavoro nell’anno e che non concorre alla formazione del reddito.

Bonus 80 euro 2015 come funziona

Per avere diritto al credito i titolari di reddito da lavoro dipendente devono avere un’imposta lorda, determinata su tali redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1 bis dell’art.13 del T.U.I.R. Non rilevano a tal fine le detrazioni diverse da quelle da lavoro dipendente (es. non rilevano le detrazioni per carichi di famiglia). Il credito di imposta eventualmente spettante è riconosciuto in via automatica dai sostituti di imposta sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei potenziali beneficiari. I contribuenti che ritengono di non avere i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta; tale comunicazione è valida per il solo anno fiscale in cui si richiede.   APPROFONDISCI –Bonus 80 euro 2015: soggetti beneficiari    

Bonus 80 euro Aspi, Naspi e DIS COLL

Nel suo messaggio del 29 aprile scorso, l’Inps precisa che le prestazioni a sostegno del reddito, come la disoccupazione Aspi, rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in oggetto in quanto considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi dell’articolo 49 e 6 del T.U.I.R., (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.326/1997) e saranno così considerate ai fini del calcolo della soglia di reddito per l’erogazione del bonus 80 euro REnzi. Si terrà comunque conto della durata teorica della prestazione spettante all’assicurato non oltre il 31.12.2015 o altra data precedente se la scadenza è anteriore. In considerazione delle novità introdotte dal Jobs Act, ai fini del calcolo del bonus rileveranno anche le nuove prestazioni NASPI (indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti) e DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati).

Infine l’Istituto Nazionale di Previdenza sociale sotto9linea che i riaccrediti del “bonus 80 euro” del 2014, avvenuti nel 2015, sono rientroitati a cura di una specifica procedura automatizzata che non richiede alcun intervento manuale e nel caso in cui le somme non riscosse fossero state erroneamente indicate nella certificazione fiscale perché reincassate successivamente all’emissione della CU2015, si provvederà centralmente alla rettifica della stessa dandone idonea comunicazione, con le consuete modalità, al cittadino interessato.