Non c’è pace per chi sta ristrutturando casa con il bonus 110 villette ed edifici unifamiliari. Infatti, nella circolare n° 33 di ieri, l’Agenzia delle entrate si  è soffermata non solo sulla correzione delle comunicazione delle opzione di cessione del credito, ma anche sulla scadenza passata del 30 settembre per il bonus 110 spettante per i lavori  effettuati sugli edifici e le villette unifamiliari.

I chiarimenti forniti lasciano con parecchi dubbi, infatti, nella circolare di ieri, l’Agenzia delle entrate sembra dare per scontato che, oltre al raggiungimento del 30% dei lavori, il contribuente abbia dovuto effettuare anche il pagamento dell’importo corrispondente a tale percentuale di lavori.

La norma, ex art.119 del DL 34/2020, sembra però non confermare le interpretazioni dell’Agenzia delle entrate ed effettivamente ci sono diversi elementi ai quali appigliarsi.

Il bonus 110 per le villette e gli edifici unifamiliari

Il bonus 110 per le villette e gli edifici unifamiliari ha una scadenza piuttosto breve.

Infatti, è possibile sfruttare il superbonus:

  • per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione, tuttavia, che al 30 settembre di tale anno
  • siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Tale percentuale, può essere raggiunta anche considerando lavori per i quali spettano agevolazioni diverse dal superbonus o che non sono affatto agevolati. Dopo aver raggiunto tale percentuale, il contribuente e l’impresa, devono porre in essere nuovi adempimenti.

In caso di mancato raggiungimento della soglia del 30%, il bonus 110 villette spetta solo per le spese sostenute entro il 30 giugno. Sempre se i lavori rispettano i requisiti richiesti dalla legge.

Era necessario pagare anche le spese alla data del 30 settembre?

In premessa, abbiamo visto che l’Agenzia delle entrate sembra dare per scontato che, oltre al raggiungimento del 30% dei lavori entro il 30 settembre, il contribuente abbia dovuto effettuare anche il pagamento dell’importo corrispondente a tale percentuale di lavori.

Questo quanto si legge nella circolare:

ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non è sufficiente il pagamento dell’importo corrispondente al 30 per cento dei lavori, se lo stesso non corrisponde allo stato effettivo degli interventi, essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo (cfr(cfr. risposta scritta del 21 giugno 2022 all’interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-08270).

Tuttavia la norma, per chi vuole sfruttare il bonus 110 villette anche per le spese sostenute nel 2° semestre, non fa alcun riferimento al pagamento dei lavori ma solo al raggiungimento di un SAL del 30%.

Da qui, è necessario che l’Agenzia delle entrate intervenga nuovamente per chiarire questo aspetto. Intanto l’Agenzia delle entrate con la circolare di ieri, ha dato il via libera al bonus 110 anche con CILA presentata dopo il 30 giugno. Ma questo, il sottoscritto, lo aveva già anticipato nell’approfondimento Bonus 110 villette unifamiliari. Entro quando va presentata la Cila?, del 4 luglio scorso.