La legge di bilancio 2022, il cui testo è stato varato dal Consiglio dei Ministri, il giorno 28 ottobre 2022, proroga il bonus 110 per i condomini fino al 2025 ritoccando al ribasso di anno in anno la percentuale di detrazione. Proroga anche per le villette fino al 2023 ma a condizione che l’ISEE del nucleo familiare non sia superiore ad un certo tetto massimo.

Queste le principali novità che interessano per ora il potenziato bonus fiscale. La manovra ora passa al Parlamento per la discussione e l’approvazione definitiva da qui a fine anno.

Il bonus 110 prima della proroga

Il bonus 110, ricordiamo è previsto dall’art. 119 del decreto Rilancio e successive modificazioni e presenta scadenze diverse a seconda della tipologia di immobili oggetto dei lavori. In dettaglio, spetta per lavori trainanti e trainati effettuati su:

  • unità unifamiliari, a fronte di spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2022
  • condominio, a fronte di spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2022
  • edifici da 2 a 4 unità abitative a fronte di spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 30 giugno 2022 siano stati completati lavori per il 60% di quelli previsti (c.d. SAL – Stato Avanzamento Lavori)
  • edifici ex IACP a fronte di spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2023, a condizione che entro il 30 giugno 2023 siano stati completati lavori per il 60% di quelli previsti.

Le proroghe del beneficio nel testo della legge di bilancio 2022

La manovra di bilancio 2022 interviene con proroghe diverse a seconda della tipologia di immobile oggetto dei lavori. In dettaglio, il test attuale licenziato dal Consiglio dei Ministri, prevede che:

  • per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, per i quali, alla data del 30 settembre 2021, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo, il bonus 110 spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022
  • laddove si tratti di interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta nella misura del:
    • 110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023
    • 70% per quelle sostenute nell’anno 2024
    • 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.
  • per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche e che hanno un valore ISEE, non superiore a 25.000 euro annui, il bonus 110 spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

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