Spesso sentiamo dire che il bonus 110 non può aversi su immobili c.d. “vincolati” o che si può avere, in questi casi, solo a determinati condizioni.

Cos’è un edificio vincolato?

Si tratta di un immobile sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Quindi, l’edificio che ai fini della conservazione del valore storico, articolo e patrimoniale, non può essere sottoposto a lavori edilizi. Si pensi ad un castello medievale dichiarato patrimonio nazionale.

Oppure ad un palazzo storico che, anche se abitato, non può essere modificato nel suo aspetto in quanto occorre conservarne il suo valore artistico.

Tuttavia, sono previste delle eccezioni. Vediamo quando.

Bonus 110, lavori trainanti e trainati

Il bonus 110 (detto anche superbonus) spetta per lavori c.d. trainanti e trainati. Rientrano tra quelli trainanti:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici.

Ammessi al 110 sono anche i seguenti interventi definiti “trainati”:

  • interventi di efficientamento energetico (ad esempio la sostituzione degli infissi)
  • installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Perché si chiamano “trainati”

Si chiamano trainati in quanto ammessi al superbonus solo se realizzati insieme ad uno o più dei trainanti. Ad esempio, se si realizza il cappotto termico (lavoro trainante) è possibile godere del 110 anche sulla sostituzione degli infissi (lavoro trainato).

Cosa fondamentale ai fini del 110 è che dai lavori complessivamente effettuati (quindi, trainanti più trainati) ne derivi il miglioramento di almeno due classi energetiche o, comunque, il passaggio alla classe energetica più alta. Il miglioramento deve risultare dall’APE (attestato di prestazione energetica) ante e post lavori.

Il 110 per l’edificio “vincolato”

Laddove l’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio oppure nel caso in cui gli interventi “trainanti” sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il superbonus non è precluso.

Infatti, può applicarsi, comunque, sulle spese sostenute per gli interventi “trainati” di efficientamento energetico (ad esempio, la sostituzione degli infissi).

Quindi, viene meno la condizione che l’intervento trainato è ammesso al beneficio solo se fatto insieme ad un lavoro trainante.

Resta ferma la condizione che dall’intervento effettuato derivi il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio oggetto dei lavori oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

In ogni caso non possono ammettersi al 110 i lavori di installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati nonché l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 2022). IN questo documento sono indicate anche le condizioni di pagamento e cosa succede al bonus 110 in caso di bonifico errato (i rimedi).