Per beneficiare del bonus 110 in dichiarazione dei redditi, 730 o modello Redditi, con visto di conformità, le spese per i lavori devono essere pagate con bonifico “parlante”.

Cosa succede se nella compilazione del bonifico il contribuente commette degli errori? C’è possibilità di rimediare oppure il bonus è perso?

A queste domande ha risposto l’Agenzia delle entrate con la circolare n° 28/E del 25 luglio 2022.

Il superbonus. Il pagamento delle spese

Innanzitutto chiariamo cosa si intende per bonifico parlante.

Si intende per tale quel bonifico nel quale sono indicati elementi quali:

  • causale del versamento (normativa lavori agevolati),
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato,
  • numero e la data della fattura a cui il bonifico si riferisce.

Dunque, l’importo indicato nel bonifico sarà pari alle spese sostenute per i lavori ammessi al bonus 110 al netto dell’importo dei lavori per i quali il contribuente ha ottenuto lo sconto in fattura o la cessione del credito.

L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda le imprese.

Detto ciò, il modello di bonifico utilizzato per il bonus 110 deve essere lo stesso di quello utilizzato per gli altri bonus edilizi. Nel senso che deve permettere alle banche o alle Poste di applicare la ritenuta d’acconto in capo all’impresa che riceve il pagamento dei lavori, pari, attualmente, all’8% (art. 25 del decreto legge n. 78 del 2010).

Oltre alla copia dei bonifici, il contribuente deve conservare, tra i vari documenti, ad esempio:

  • l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati, nonché
  • della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Sono circa 47 i documenti da conservare.

I rimedi in caso di bonifico errato

Può capitare che il contribuente commetta degli errori nella predisposizione del bonifico utilizzato per pagare i lavori bonus 110.

In tali casi, nella circolare n° 28/E, l’Agenzia l’Agenzia delle entrate ha messo nero su bianco che:

la non completa compilazione del bonifico bancario/postale, che pregiudichi in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’art. 25 del decreto legge n. 78 del 2010, non consente il riconoscimento della detrazione, salva ’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico in modo corretto.

Tuttavia, la soluzione è quella di ripetere il pagamento (facendosi restituire quanto versato in precedenza) mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale sono riportati, in maniera corretta, i dati richiesti necessari ad operare la predetta ritenuta.

Tuttavia, non sarà necessario ripetere il bonifico laddove non sia indicato il numero della fattura di cui ai lavori.(Circolare 22.12.2020 n. 30/E, risposta 5.3.3).

Non sembrerebbe estesa al superbonus, la soluzione che permette di rimediare al bonifico errato mediante  attestazione resa dall’impresa di aver adeguatamente contabilizzato il corrispettivo ricevuto ai fini della corretta tassazione del reddito.

Ipotesi che l’Agenzia delle entrate ha espressamente ammesso per l’acquisto del box auto pertinenziale.

Si veda a tal proposito la circolare n°43/E 2016.