Il cappotto termico è l’unico intervento trainante che permette di accedere al superbonus 110% o vi sono altri lavori trainanti? Rispetto ai lavori trainanti, entro quanto tempo devono essere effettuati gli interventi secondari?

Gli interventi ammessi al superbonus 110%

L’art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio, individua nello specifico gli interventi ammessi al superbonus 110%.

Si distingue tra lavori trainanti e lavori trainati. Quest’ultimi sono agevolati solo se effettuati congiuntamente a quelli trainanti.

Per meglio intenderci, rientrano tra i lavori trainanti quelli di:

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • adozione di misure antisismiche.

Tali interventi sono definiti quali “interventi trainanti”.

Se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi “trainati”:  gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013); di installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR) e di colonnine di ricarica la ricarica per veicoli elettrici, ecc.

Anche per l’installazione dell’ascensore spetta il superbonus 110%.

Ad ogni modo, i suddetti interventi devono essere effettuati da:

  • condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate;
  • Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
  • Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Dunque, imprese e professionisti rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Superbonus 110, quando è possibile anche senza fare il cappotto: i lavori trainanti alternativi

In base alla ricostruzione fatta finora, il cappotto termico, quale intervento di isolamento termico sugli involucri degli edifici, non è l’unico tra i lavori trainanti che permette di accedere al superbonus 110%.

Difatti, sono lavori trainanti anche quelli di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti; adozione di misure antisismiche (sisma bonus).

Infine, attenzione alla tempistica di effettuazione dei lavori trainati. I lavori trainati devono essere effettuati congiuntamente a quelli trainanti. Ciò comporta che le spese sostenute per gli interventi trainati sul singolo appartamento devono essere effettuate: nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine lavori per i lavori trainanti.