Da un po’ di tempo, l’Agenzia delle Entrate è impegnata a rispondere a quesiti sul Bonus 110. Solitamente, risponde alle più svariate domande poste dai cittadini ma, ultimamente, gran parte di queste riguardano i bonus, soprattutto il Superbonus 110%. I motivi sono due: il Superbonus fa gola a tutti e la normativa di riferimento non è sempre chiara su questo o quel dettaglio. Perciò, spesso si creano fraintesi e non pochi dubbi in merito.

Tra i tanti quesiti, ne è capitato uno che riguarda gli ambienti senza riscaldamento.

L’Agenzia delle Entrate con la comunicazione n. 557 del 25 agosto 2021 ha esordito ribadendo che il Super Bonus 110 può essere fruito in due modi: con l’Ecobonus se si vogliono migliorare le strutture attraverso una riqualificazione energetica ed il Sismabonus per ottimizzare le strutture a livello antisismico.

La pessima notizia è che l’Ecobonus 110 non si può ottenere per ambienti sprovvisti di riscaldamento. E se l’impianto c’è ma non funziona?

Il limite del Bonus 110: gli immobili senza riscaldamento sono esclusi

Un contribuente ha chiesto il Super Bonus 110% per un immobile in cui aveva apportato migliorie al fine di renderlo più ecologico, sostenibile, a minore impatto ambientale.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto negativamente alla sua richiesta del bonus. Perché?

Non può ottenerlo perché il suo immobile non dispone di impianto di riscaldamento.

Non si ha diritto all’incentivo statale se l’immobile non ha impianto di riscaldamento prima degli interventi, neanche se l’impianto non è funzionante.

Questa risposta al quesito del contribuente da parte dell’Agenzia delle Entrate è destinata a creare non poche polemiche. Molti non condivideranno questo limite del Bonus 110 ma è la realtà, visto che a rispondere è l’Agenzia delle Entrate.

Da una parte, è apprezzabile che il governo conceda un bonus del genere per migliorare gli edifici a livello ecologico e sismico dando nuovo impulso all’economia ed al settore edilizio.

Dall’altra, appare quantomeno assurdo mettere un paletto del genere agli ambienti senza riscaldamento prima dei lavori.

Altri dettagli dall’Agenzia delle Entrate

Chi spera di poter iniziare i lavori di ristrutturazione con il Superbonus 110 per un immobile senza riscaldamento o con riscaldamento non funzionante deve, quindi, rassegnarsi. Non potrà accedere ai lavori di ristrutturazione con l’Ecobonus 110.

Di regola, la presenza dell’impianto di riscaldamento o di climatizzazione deve essere comunicata e provata specificando nei dettagli tutte le caratteristiche tramite  relazione tecnica secondo quanto prevede il decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005.

Nella nota, l’Agenzia delle Entrate ha voluto ricordare un altro dettaglio importante: tutti gli impianti di climatizzazione e riscaldamento devono trovarsi negli ambienti oggetto dei lavori.