Sul bonus 110 nuove regole, per le stufe e per i camini. Che cosa si intende per impianto di riscaldamento? La definizione, ai fini dell’accesso alla maxi-agevolazione di Stato, è stata modificata a livello legislativo. Con il Dlgs 48/2020 che, rispetto al Dlgs 192/2005, ha eliminato l’esclusione delle stufe e dei caminetti dalla definizione di impianto di riscaldamento.

Il Decreto legislativo 48/2020, in particolare ha dato attuazione ad una direttiva comunitaria che a sua volta ha modificato altre due direttive. Una sulla prestazione energetica nell’edilizia, e l’altra sull’efficienza energetica.

Con la conseguenza che, sul Bonus 110 nuove regole, le stufe ed i camini, per chi vuole fare i lavori, si possono sostituire con gli impianti ad alta efficienza energetica. Potendo così rientrare, nel rispetto dei requisiti previsti, nel Superbonus 110%.

Bonus 110 nuove regole, le stufe ed i camini. Che cosa si intende per impianto di riscaldamento?

Con le stufe e con i camini rientranti nel bonus 110 nuove regole, quindi, c’è la possibilità di poter avviare i lavori incentivati nelle vecchie costruzioni. Ed anche nelle case di campagna. Dove la presenza di stufe e di camini è molto diffusa.

Proprio in forza al Decreto legislativo sopra citato, a partire dalla data dell’11 giugno del 2020 la definizione di impianto di riscaldamento è cambiata. E con essa pure il bonus 110 nuove regole. In quanto per i lavori incentivati con la maxi-agevolazione di Stato ora sono impianti di riscaldamento pure i caminetti ed i termocamini. Nonché le stufe alimentate a legna oppure a pellet.

Per i lavori incentivati l’impianto di riscaldamento deve essere già presente nell’immobile che è oggetto dell’intervento. E che questo deve essere funzionante o comunque riattivabile con un intervento di manutenzione anche straordinaria.

Superbonus 110% per gli impianti di riscaldamento. Le condizioni ed i requisiti non cambiano

Per il bonus 110 nuove regole sulle stufe e sui camini, i requisiti da rispettare per la maxi-agevolazione di Stato non cambiano.

Anche con la nuova definizione di impianto di riscaldamento. Quindi, tra l’altro, i lavori devono essere finalizzati sia al conseguimento del risparmio energetico. Sia al miglioramento dell’edificio di due classi energetiche.