Le novità sulla cessione del credito approvate in fase di conversione in legge del D.L. 50/2022, decreto Aiuti, una volta entrate in vigore, avranno effetto anche sulle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito comunicate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto.

Ecco cosa cambierà rispetto alle regole ad oggi in essere.

Cessione del credito. Le novità nel decreto Aiuti

In fase di conversione in legge del decreto Aiuti, le Commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno approvato un emendamento con il quale viene ampliata la platea dei soggetti in favore dei quali la banca può cedere i crediti edilizi nel proprio portafoglio.

In particolare, le banche e le società appartenenti a gruppi bancari, potranno cedere sempre i crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi:

  • a soggetti non rientranti nella definizione di consumatori o utenti “retail”,
  • che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la stessa banca cedente ovvero la banca capogruppo.

Dunque, nei fatti, la cessione del credito potrà essere fatta anche nei confronti delle imprese di medie o piccole dimensioni. Il divieto di cessione opera soltanto nei confronti dei consumatori finali.

Ad oggi, a parte la prima cessione che è libera, la 2° e la 3° cessione possono essere effettuate solo nei confronti di banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia (articolo 106 e articolo 64, Dlgs n. 385/1993) o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia (soggetti qualificati). Le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere il credito direttamente ai correntisti che siano clienti business (clienti professionali privati), senza la necessità che sia previamente esaurito il numero di cessioni a favore dei soggetti “qualificati”.

I correntisti non hanno possibilità di ulteriore cessione del credito acquisito dalla banca.

Clienti business. Si allarga la platea dei cessionari

Una volta entrata in vigore la novità contenuta nel decreto Aiuti, come anticipato, si allargherà la platea dei soggetti in favore dei quali la banca potrà cedere il credito in suo possesso.

Infatti verrà meno il riferimento ai clienti business o clienti professionali, allegato n. 3 alla delibera della Consob del 15 febbraio 2018, n. 20307.

Nello specifico, per clienti professionali si intende i soggetti che sono tenuti a essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:

  • banche;
  • imprese di investimento;
  • altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
  • organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
  • i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
  • soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
  • agenti di cambio.

Anche le imprese di grandi dimensioni sono considerate clienti professionali.

Con l’emendamento approvato, poco importerà la dimensione dell’impresa. La cessione potrà essere effettuata anche nei confronti delle partite iva più piccole in termini di volume di affari. L’unica condizione è che colui che acquista il credito dalla banca sia titolare di un conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo.

Novità con effetto retroattivo

L’emendamento precisa che la nuova disposizione si applicherà anche alle cessioni o sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti. Fermo restando il limite massimo delle 4 cessioni.

Dunque, si passa ad una cessione del credito a maglie larghe.