I bonus edilizi compreso il bonus 110 spettano solo se i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale.

Tale importante novità è contenuta nel D.L. 13/2022.

Decreto che fissa con precisione l’entrata in vigore della nuova norma. La novità si affianca a quanto già in essere in materia di congruità della manodopera.

Le novità nell’ultimo decreto del Governo.
Bonus solo se l’impresa è in contrattazione collettiva

Con il D.L. 13/2020, lo stesso decreto con il quale il Governo ha riattivato la cessione multipla dei crediti edilizi compreso quelli da bonus 110, è stato previsto che la spettanza delle varie agevolazioni edilizie (e non solo) quali superbonus, ecobonus, bonus facciate ecc, è legittima solo  solo se nell’atto di affidamento dei lavori e’ indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale.

Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori; inoltre, coloro che appongono il visto di conformità sulla documentazione attestante il bonus, se richiesto,  verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

Ad ogni modo, l’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, puo’ avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.

Tale disposizione vuole favorire l’applicazione dei contratti collettivi e il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Contrattazione collettiva, per quali lavori?

Nello specifico, i lavori interessati dalla nuova disposizione sono quelli di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

81, di importo superiore a 70.000 euro.

Ad esempio, sono riportati in tale allegato:

  • i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
  • conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento,
  • la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura;
  • ecc.

Le novità in parola entreranno in vigore dal 27 maggio in avanti. Per i lavori avviati da tale data.

Contrattazione collettiva e congruità della manodopera. Le armi del Governo per combattere le frodi

La novità si affianca a quanto già in essere in materia di congruità della manodopera. Congruità da attestare in riferimento ai ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente sia effettuata a decorrere dal 1° novembre 2021. L’attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato ai sensi dell’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero del committente.

Gli effetti della mancanza della congruità potrebbero riflettersi, in via indiretta, anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale, in materia di detrazioni fiscali.